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Indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE.

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Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
All’Unioncamere
Alla Confindustria
Alla Federazione ANIMA ACISM
All’ANIE
All’Unione petrolifera
All’UCISP
All’Assoutensili

L’entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (Measuring Instruments
Directive, in sigla MID), ha introdotto nel panorama normativo nazionale disposizioni innovative e abrogative, nonche’ un definito periodo transitorio.
La presente circolare e’ finalizzata a fornire chiarimenti in merito alle questioni applicative delle anzidette disposizioni e a definire l’ambito del periodo transitorio, previsto dall’art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007, periodo che conformemente ad analoghe fattispecie di derivazione comunitaria, copre un arco temporale della durata di dieci anni.
In relazione a tale periodo transitorio e’ da rilevare che l’aggiornamento dei provvedimenti di ammissione alla verificazione metrica, rilasciati ai sensi della normativa in vigore antecedentemente alla data del 30 ottobre 2006, rimane di competenza del Ministero dello sviluppo economico e detta competenza, come peraltro ribadito anche dalla Commissione europea, non puo’ essere attribuita agli organismi notificati.
Al riguardo si rileva che tutti gli aggiornamenti dei provvedimenti di ammissione alla verificazione metrica rilasciati dalle Autorita’ nazionali dei Paesi comunitari prima del 30 ottobre 2006, data di messa in esecuzione delle disposizioni della MID, sono di loro esclusiva responsabilita’.
Inoltre, durante il periodo transitorio, che potra’ durare al massimo fino al 30 ottobre 2016, gli strumenti qualora soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in vigore prima del 30 ottobre 2006 e che risultano muniti di provvedimento di ammissione alla verificazione metrica ai sensi della stessa normativa, possono continuare ad essere sottoposti alla verificazione prima nazionale o a quella CEE e, in caso di esito positivo, ad essere immessi sul mercato e/o in servizio fino al termine di validita’ del provvedimento di ammissione alla verificazione ovvero, in caso di validita’ indefinita, per un periodo di 10 anni a decorrere dal 30 ottobre 2006.
I chiarimenti relativi alle questioni concernenti l’applicazione delle nuove disposizioni sono forniti nel paragrafo A, mentre il paragrafo B chiarisce aspetti operativi relativi al periodo transitorio, con particolare riferimento all’identificazione delle varianti ad un modello approvato secondo le procedure previgenti al 30 ottobre 2006.
A – Questioni concernenti gli strumenti di misura muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare ai sensi del decreto legislativo n. 22/2007, attuativo della direttiva comunitaria 22/2004/CE (MID).
1. Applicabilita’ delle disposizioni.
Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 22/2007, e quindi dal 18 marzo 2007, la normativa comunitaria in esso recepita e’ divenuta, a tutti gli effetti, legge dello Stato italiano obbligando, quindi, alla sua osservanza tutti coloro ai quali si rivolge, in quanto soggetti, pubblici o privati, coinvolti nella commercializzazione, messa in servizio, controllo e ogni altra attivita’ inerente la fabbricazione, l’impiego e la sorveglianza sugli strumenti di misura.
In particolare, occorre evidenziare che il mantenimento e/o l’adozione di eventuali prassi amministrative o, comunque, comportamenti incompatibili con la sopra citata normativa di matrice comunitaria, possono dare luogo, da parte della Commissione Europea, all’attivazione della procedura di infrazione di cui all’art. 226 del Trattato, nei confronti dello Stato membro che ha messo in atto la violazione, se denunciati e ove ne sussistano i presupposti.
2. Commercializzazione e messa in servizio degli strumenti di misura MID.
2.1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 22/2007 si intende per:
a) «commercializzazione», la prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento destinato ad un utente finale;
b) «messa in servizio», la prima utilizzazione di uno strumento destinato all’utente finale per i fini a cui esso e’ destinato.
Con il termine utente finale si indicano tutti i soggetti che utilizzano gli strumenti di misura regolati dalla MID e la cui identificazione varia in base alla tipologia. Tale termine include, fra l’altro, la generale categoria dei consumatori domestici e quella degli utilizzatori professionali.
Con riferimento alla definizione di cui alla lettera b) precedente e’ da precisare che si ha la «messa in servizio» dopo una prima regolare utilizzazione dello strumento ancorche’ effettuata nell’ambito di eventuali operazioni di taratura. Pertanto nei casi in cui ad uno strumento di misura, immesso in commercio con le marcature e i sigilli prescritti, vengano rimossi parte o tutti i predetti sigilli, dopo una sua prima regolare utilizzazione, ancorche’ nell’ambito delle operazioni di taratura, tale rimozione deve intendersi effettuata dopo la sua messa in servizio, operata in conformita’ alle norme applicabili. Ne consegue che per gli strumenti in questione, come specificato al punto 5 successivo, trova applicazione l’art. 6 del decreto ministeriale n. 182/2000, concernente, fra l’altro, gli strumenti riparati.
2.2. Da quanto precede deriva che uno strumento di misura marcato conformemente alla normativa MID, di seguito denominato strumento MID, verra’ installato e messo in servizio senza che debbano intervenire, contestualmente, organi di controllo cosi’ come invece previsto nella precedente normativa nazionale nei casi di strumenti di misura fissi.
Infatti i requisiti, in presenza dei quali e’ consentito ai fabbricanti di strumenti MID commercializzare i propri prodotti, sono puntualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 22/2007, il quale, a tale proposito, stabilisce che:
la valutazione della conformita’ degli strumenti di misura alle disposizioni del decreto e’ affidata ad «organismi notificati», chiamati a svolgere tale accertamento sulla base delle procedure descritte negli allegati da A ad H1 al decreto medesimo;
la marcatura CE e quella metrologica supplementare «M», applicate su uno strumento di misura, attestano, ai sensi e per gli effetti del decreto, la sua conformita’ alle disposizioni del decreto medesimo;
l’apposizione sugli strumenti di misura delle predette marcature – che presuppone lo svolgimento, con esito positivo, della procedura di accertamento della conformita’ – e’ l’unica condizione richiesta ai fmi della «commercializzazione» e «messa in servizio» degli strumenti di misura.
Del tutto estraneo a tale quadro normativo, per quanto concerne gli strumenti di misura MID fissi, quali le bilance automatiche e i misuratori di carburanti, e’ quindi il collaudo di posa in opera, contemplato dalla normativa previgente, negli specifici casi previsti dalla stessa normativa, come condicio sine qua non per la loro messa in servizio. In effetti, per gli strumenti MID e’ necessaria, e al contempo sufficiente, per la messa in servizio la sola conformita’ alla normativa del decreto legislativo n. 22/2007, attestata dalla presenza della marcatura CE e della marcatura supplementare «M».
A margine di questa considerazione puo’ essere opportuno richiamare che il decreto legislativo n. 517/1992, attuativo di altra direttiva comunitaria del nuovo approccio, ha eliminato la previsione del collaudo di posa in opera degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico fissi, contemplato dalla normativa previgente all’entrata in vigore dello stesso decreto.
Il decreto legislativo n. 22/2007 ha, peraltro, previsto – con l’evidente finalita’ di coordinare la disciplina in esame con quella previgente – l’abrogazione delle disposizioni, di cui al regio decreto n. 7088/1890 («testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure») e successive modifiche, contrastanti o, comunque, incompatibili con il decreto legislativo n. 22/2007 stesso. In concreto ha determinato l’inapplicabilita’ agli strumenti MID, delle norme contenute nel sopra richiamato regio decreto (art. 12 e seguenti) le quali prevedevano che ciascuno strumento di misura, prima di essere messo in vendita o, comunque, utilizzato a fini commerciali, dovesse essere sottoposto a «verifica prima», da parte dei competenti Uffici metrici (oggi Camere di commercio).
Il controllo metrologico, da parte delle Camere di commercio, diretto a verificare la conformita’ degli strumenti gia’ muniti della «marcatura CE» – attestante l’avvenuta esecuzione di tale accertamento di conformita’, da parte di organismi notificati, secondo le procedure stabilite dalla direttiva 2004/22/CE – contrasterebbe, in ogni caso, oltre che con il dettato del decreto legislativo n. 22/2007 di attuazione, anche con le finalita’ proprie della medesima direttiva. Verrebbe meno, infatti, la garanzia di «accettazione», da parte di tutti gli Stati membri, della prova di conformita’ eseguita secondo le norme comunitarie, che ne costituisce obiettivo primario.
Dalla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 22/2007 deriva, infine, l’inapplicabilita’ al fabbricante di strumenti MID degli ulteriori obblighi previsti dal regio decreto n. 7088/1890 e dal successivo decreto ministeriale n. 179/2000.
3. Vigilanza sul mercato: protezione da alterazioni – marchi e sigilli di protezione.
In attuazione dell’art. 14 del decreto legislativo n. 22/2007, con decreto ministeriale del 29 agosto 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha individuato i soggetti cui e’ affidato lo svolgimento della vigilanza sul mercato, attribuendo tale compito alle Camere di commercio. Il decreto ministeriale prevede che, laddove detti soggetti riscontrino strumenti indebitamente muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare o che, comunque, non soddisfino i requisiti richiesti dal citato decreto legislativo, debbano limitarsi ad informare la Direzione generale competente per la metrologia legale presso il Ministero dello sviluppo economico, per l’applicazione di cui agli articoli 16 e 17 del medesimo decreto legislativo.
L’art. 16 prevede che il Ministero dello sviluppo economico puo’ vietare o limitare l’ulteriore commercializzazione e utilizzazione di uno strumento di misura munito della marcatura CE e della marcatura supplementare, qualora non soddisfi i requisiti essenziali relativi alle prestazioni metrologiche di cui al presente decreto, anche se correttamente installato, adottando tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato. Il successivo art. 17 stabilisce che, qualora il Ministero accerti che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare M siano state apposte indebitamente, debba assegnare al fabbricante (o al suo mandatario) un termine per rendere lo strumento, indebitamente marcato, conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 22/2007, decorso il quale, in caso di persistenza della rilevata non conformita’, debba adottare tutti i provvedimenti necessari per limitare o vietare la commercializzazione dello strumento o per assicurarne il ritiro dal mercato, ovvero vietare o limitare la sua utilizzazione ulteriore.
Gli strumenti di misura conformi al decreto legislativo n. 22/2007 recano la marcatura CE, la marcatura supplementare «M» ed ancora, a protezione da alterazioni, i sigilli indicati dal corrispondente attestato o certificato di conformita’ ed apposti, secondo i casi, da organismo notificato o dal relativo fabbricante.
La direttiva MID non specifica le caratteristiche delle impronte relative a detti sigilli.
In sede di vigilanza sul mercato, ogni decisione circa profili problematici relativi alle marcature e comunque ogni azione o provvedimento limitativo in ordine all’utilizzazione degli strumenti interessati resta di competenza di questo Ministero, che a seguito di apposita istruttoria procedera’, se del caso, ai sensi degli articoli 16 o 17 del decreto legislativo n. 22/2007, come anche precisato al punto 4 successivo, concernente la vigilanza sul mercato, fermi restando le competenza e gli obblighi delle Camere di commercio.
4. Verificazione periodica degli strumenti MID nelle more dell’emanazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2007.
Nelle more dell’emanazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2007, rivolti alla determinazione dei criteri per l’esecuzione dei controlli successivi sugli strumenti di misura MID, nei confronti di detti strumenti, qualora appartenenti alle categorie definite all’art. 1 del decreto ministeriale n. 182/2000 sulla verificazione periodica, ed utilizzati negli impieghi specificati nel medesimo articolo, sono operative le disposizioni e le istruzioni, in quanto applicabili, di cui al citato decreto ministeriale n. 182/2000, alle circolari e alle direttive ministeriali correlate, ivi compresa la direttiva ministeriale 30 luglio 2004 sui sigilli di garanzia.
Al riguardo si precisa che in sede di verificazione periodica di strumenti MID si effettuano, sempre in quanto applicabili, i seguenti controlli:
a) un controllo visivo, al fine di verificare l’integrita’ delle marcature CE, delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli e di altri eventuali elementi di protezione;
b) prove metrologiche per verificare il funzionamento ed il rispetto degli errori massimi tollerati. Gli errori massimi tollerati sono pari a quelli previsti dall’allegato del decreto legislativo n. 22/2007, specifico alla categoria interessata.
Nell’esecuzione della verificazione periodica di sottounita’ MID si osservano le disposizioni previste per le analoghe sottounita’ approvate con provvedimenti nazionali, in quanto applicabili. In particolare si richiama la circolare ministeriale n. 3 del 9 gennaio 1997 relativa ai dispositivi di conversione del volume di gas associati a strumenti di misura.
Si fa presente, infine, che per gli strumenti MID difettosi o riparati si applica l’art. 6 del decreto ministeriale n. 182/2000.
Pertanto, nelle ipotesi configurate al punto 2.2 precedente, relativamente a strumenti messi in servizio nel rispetto delle prescrizioni applicabili e successivamente privati dei sigilli di protezione, sia le Camere di commercio sia i laboratori, riconosciuti idonei ai sensi del citato decreto ministeriale n. 182/2000, danno seguito alle richieste di verificazione periodica di detti strumenti, in conformita’ alle procedure e alle modalita’ previste per gli strumenti riparati.
5. Documenti per le procedure di valutazione della conformita’ e informazioni a corredo degli strumenti di misura immessi in commercio o in servizio.
Il decreto legislativo n. 22/2007 stabilisce le caratteristiche che devono possedere i documenti da allegare alle domande presentate dai fabbricanti all’organismo notificato scelto per l’accesso alla procedura di valutazione della conformita’ cui e’ interessato per i propri strumenti di misura.
Lo stesso decreto specifica inoltre, al punto 9.3. del suo allegato I, le informazioni di cui devono essere corredati, a cura del fabbricante, gli strumenti di misura immessi in commercio. Tali informazioni, che gli utenti metrici hanno l’obbligo di conservare ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 182/2000, devono essere messe a disposizione degli incaricati della sorveglianza o dei controlli metrologici.
6. Sottounita’ e apparecchiature ausiliarie associate a strumenti di misura.
Per tutto il periodo transitorio, definito in premessa, sono da considerarsi compatibili con la disciplina della MID strumenti di misura collegati tra di loro, anche in rete, in parte sottoposti alla marcatura nazionale vigente al 30 ottobre 2006 e per la restante parte alle nuove marcature previste dalla MID. Nei paragrafi successivi sono riportate alcune esemplificazioni di detti collegamenti, quali i misuratori di carburanti, estendibili comunque alle altre categorie di strumenti di misura, compresi i dispositivi disciplinati dal decreto legislativo n. 22/2007.
Nel caso di sistemi di misura approvati ai sensi della direttiva MID, quali, ad esempio, i misuratori di carburante e relative apparecchiature ausiliarie associate, si applica quanto previsto dagli attestati di esame CE del tipo o di progetto (moduli di accertamento della conformita’ B e H1), compreso il caso in cui detti certificati prevedano esplicitamente il collegamento con misuratori di carburante approvati in conformita’ alla normativa nazionale dei singoli Paesi comunitari. I misuratori di carburante approvati in conformita’ alla normativa nazionale e facenti parte del sistema di misura, ovviamente, riporteranno le iscrizioni ed i marchi e sigilli previsti dal provvedimento di ammissione alla verificazione metrica nazionale e dalla normativa di carattere generale applicabile.
Nel caso di sistemi di misura approvati ai sensi della normativa nazionale vigente al 30 ottobre 2006, quali i misuratori di carburante e relative apparecchiature ausiliarie, si applica ad essi quanto previsto nel decreto di ammissione a verificazione metrica, e qualora sia previsto il collegamento dell’apparecchiatura ausiliaria con misuratori di carburante regolarmente approvati, tra questi devono intendersi anche quelli recanti le marcature contemplate dal decreto legislativo n. 22/2007. In questo caso sul misuratore di carburante approvato secondo normativa comunitaria verra’ applicata una apposita targa recante l’iscrizione prevista all’art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 1977, n. 330095. Detta targa, autoadesiva e distruttibile con la rimozione, verra’ applicata in prossimita’ delle marcature CE di conformita’ di detto misuratore. Ovviamente, a ciascuno strumento facente parte della rete di sistemi di misura si applicano gli errori massimi tollerati previsti dalla normativa in base alla quale detto strumento e’ stato approvato.

B – Questioni concernenti il periodo transitorio previsto dall’art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007, ivi compresa l’identificazione degli aggiornamenti rientranti nell’ambito di applicazione dello stesso articolo.

1. Premessa.
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007 gli strumenti ammessi alle verificazioni metriche, secondo la normativa vigente anteriormente al 30 ottobre 2006, a seguito di provvedimento rilasciato prima di tale data ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento di fabbricazione di cui al regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni ed integrazioni, o ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 798/1982 di attuazione della direttiva 71/316/CEE.
Ai fini della definizione dell’ambito della anzidetta disposizione transitoria e’ da rilevare che un provvedimento d’approvazione di varianti ad un modello gia’ ammesso a verificazione metrica nazionale o CEE, qualora le varianti non comportino modifiche alla concezione progettuale del modello dello strumento interessato, costituisce un semplice atto aggiuntivo al provvedimento originario.
Ne consegue, che nella predetta ipotesi, il modello di strumento recante varianti deve considerarsi ammesso alla verificazione metrica con riferimento alla data del provvedimento originario.
Il citato art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007 e’ applicabile, altresi’, ai semplici rinnovi, di carattere esclusivamente amministrativo, di approvazioni CEE del modello in scadenza o gia’ scadute, restando inteso che la nuova validita’ non puo’ oltrepassare il 30 ottobre 2016.
Di seguito e’ definita una casistica esemplificativa delle varianti che possono formare oggetto di atto aggiuntivo a quello originario, al fine di consentire allo strumento interessato di essere sottoposto alla verificazione prima secondo la normativa previgente, ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007.
2. Definizioni.
Per una maggiore comprensione della presente circolare si intende per:
– «Strumento»: Strumento di misura ricadente nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 22/2007;
– «Normativa previgente»: La normativa nazionale antecedente al 30 ottobre 2006;
– «Modello di strumento modificato»: Modello di strumento che presenta varianti rispetto ad altro gia’ approvato secondo la normativa nazionale previgente, ivi compresa quella attuativa della direttiva 71/316/CEE;
– «Catena di misura»: Successione di elementi di un apparecchio di misura o di un sistema di misura che costituisce il percorso del segnale di misura dall’inizio alla fine.
Esempi: l’insieme dei dispositivi formati da elementi sensibili al misurando (sensori, trasduttori, etc.), elementi trasformatori/ripetitori del segnale (amplificato o non, di tipo meccanico, elettrico o ottico, i convertitori A/D etc.), elementi indicatori (forniscono il valore numerico della misura secondo la sua unita). I segnali e i dispositivi indicatori possono essere analogici o digitali;
– «Campo di misura»: Insieme dei valori del misurando per i quali l’errore di uno strumento di misura e’ considerato compreso entro i limiti stabiliti;
– «Modulo di misura»: Sottoinsieme di uno strumento che concorre con altri sottoinsiemi identici o analoghi alla formazione del risultato finale di misura.
Esempi: Nei sistemi di misura destinati alla pesatura di conglomerati cementizi o alla preparazione di vernici, ciascun modulo di misura provvede alla pesatura di uno dei componenti del prodotto finale (conglomerato o vernice); nelle dosatrici ponderali del tipo a pesate parziali, destinate alla preparazione di preimballaggi, ciascun modulo di misura provvede a pesare una frazione della dose finale.
3. Criteri per la classificazione delle varianti ad un modello di strumento gia’ ammesso alle verificazione metrica secondo la normativa previgente.
L’ammissione alla verificazione metrica di un modello modificato secondo la normativa previgente puo’ essere disposta solo se le varianti apportate interessano le caratteristiche formali o funzionali, cosi’ come specificate ai successivi punti 3.1 e 3.2.
I modelli che risultano modificati secondo varianti riferite a caratteristiche strutturali, specificate al punto 3.3. successivo, sono approvati soltanto in conformita’ alle disposizioni fissate dal  decreto legislativo n. 22/2007.
3.1 Caratteristiche formali.
Le caratteristiche formali dello strumento di misura sono:
– la titolarita’ del provvedimento di approvazione dello strumento;
– le iscrizioni obbligatorie;
– la denominazione e la versione;
– la destinazione e le modalita’ d’uso;
– il piano di legalizzazione;
– la forma degli involucri;
– la disposizione degli elementi costruttivi e i dispositivi a monte e a valle della catena di misura.
Esempi di varianti che interessano le caratteristiche formali:
Varianti ai dispositivi di convogliamento dei vassoi in una prezzatrice automatica e in una selezionatrice ponderale.
Varianti ai dispositivi di alimentazione in una dosatrice ponderale.
;Sostituzione di dispositivo visualizzatore o ripetitore dei risultati della misura o di stampante, non intelligenti o che comunque ricevono dati metrologici digitali e non effettuano alcuna elaborazione metrologica.
Varianti di effetto analogo nei riguardi della catena di misura.
Modifica ai fasciami dei complessi di misura, e ai contenitori ed alle forme delle apparecchiature ausiliarie.
Diverso assemblaggio e disposizione (meccanici, idraulici ed elettronici) dei componenti dei complessi di misura e delle apparecchiature ausiliarie.
Sostituzione, dovuta ad evoluzione tecnologica, obsolescenza o evoluzione di prodotto, di parti e componenti con altri che non modificano le funzioni dello strumento (visualizzatori da monocromatici a colori, retroilluminati o non, tastiere a pulsanti piuttosto che a membrana, tubi flessibili, rubinetti a pistola, componenti idraulici non direttamente inseriti nella catena di misura, pompe, elettrovalvole, ripartitore vapori-carburante, schede elettroniche).
3.2 Caratteristiche funzionali.
Le caratteristiche funzionali dello strumento di misura sono:
– le informazioni e i dati metrologici che lo strumento fornisce riguardo alla grandezza misurata;
– il campo di misura, i limiti e le modalita’ di funzionamento;
– la elaborazione delle informazioni e dei dati e la loro eventuale stampa e gestione correlata a dispositivi associati o associabili;
– la funzione di misura e le caratteristiche del modello di strumento in relazione alla sua destinazione d’uso;
– gli elementi indicatori;
– il numero dei moduli di misura concorrenti alla misura finale purche’ la concezione progettuale originaria non risulti pregiudicata dalla riduzione dei moduli di misura anzidetti;
– le funzioni di stampa, di elaborazione, visualizzazione e/o stampa di grandezze statistiche e quelle comunque gestionali.
Esempi di varianti che modificano caratteristiche funzionali:
In una prezzatrice e selezionatrice ponderale con portata massima e minima pari a 2000 g e 100 g una variante che le modifichi rispettivamente in 1800 g e 40 g.
In uno strumento di misura una variante consistente nella modifica dei visualizzatori gia’ del tipo FIP in altri del tipo LCD.
In una dosatrice multiteste una variante che riduca il numero delle unita’ pesatrici.
Sostituzione di elementi della catena di misura con altri gia’ approvati aventi caratteristiche tecniche e metrologiche equivalenti.
Sostituzione dell’organo misuratore con altro gia’ approvato.
Self-service: sostituzione accettatori di banconote, stampanti e l’associazione a distributori stradali di carburante.
Riorganizzazione del software o del firmware o di entrambi, dovuto al progresso tecnologico obsolescenza e/o all’utilizzo di nuovi strumenti di sviluppo, senza alterazione della struttura dello strumento come l’adozione e relativo adattamento a nuovi sistemi operativi (Windows XP verso Windows Vista, ecc.).
Modifiche software o firmware o hardware (elettromeccanici e/o elettronici) di nessuna rilevanza metrologica, anche a parti che svolgono funzioni di rilevanza metrologica: ad esempio programmi contenenti routine di rilevanza metrologica, accettatori di banconote, lettori di carte di pagamento o fidelity.
Modifiche software, firmware e hardware (elettromeccanici e/o elettronici) di rilevanza metrologica volte a correggere malfunzionamenti o imperfezioni dello strumento.
Modifiche software e firmware per la sostituzione di periferiche: driver e interfacce.
Modifiche software e firmware volte ad estendere il funzionamento dello strumento per l’utilizzo in combinazione con dispositivi ausiliari (Terminali Self Service, Sistemi di gestione): protocolli e dispositivi di comunicazione.
Modifiche funzionali imposte da aggiunta/modifica di funzioni rese obbligatorie da normative e provvedimenti legislativi in ambiti regolamentari pertinenti le apparecchiature: funzioni di gestione delle transazioni bancarie, dispositivi di sicurezza.
3.3 Caratteristiche strutturali.
Le caratteristiche strutturali dello strumento di misura attengono al principio di funzionamento e alla catena di misura, all’architettura dei blocchi funzionali e del software che consente la realizzazione di uno strumento con caratteristiche metrologiche superiori. Nel loro insieme le predette caratteristiche identificano la concezione/progettazione di uno strumento e, ove modificate anche parzialmente, determinano la realizzazione di un nuovo strumento di misura che, pertanto, e’ sottoposto alle regole generali del decreto legislativo n. 22/2007 di recepimento della MID.
Esempi di varianti delle caratteristiche strutturali:
La sostituzione in uno strumento per pesare dell’organo trasduttore del tipo a cella di carico estensimetrica con altro del tipo a compensazione elettromagnetica.
Strumento con caratteristiche metrologiche superiori.
4. Impianto di prova per la verifica prima CEE dei contatori d’acqua.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, all’art. 21, lettera e), abroga il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, che recepisce la direttiva 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori dell’acqua fredda, «per quanto riguarda i contatori di cui all’allegato MI-001», contemplati in detto decreto del Presidente della Repubblica n. 854/1982.
Tenendo conto che l’allegato specifico MI-001 disciplina esclusivamente i «contatori dell’acqua destinati alla misurazione di volumi d’acqua pulita, fredda o riscaldata, ……………» appare quindi evidente che l’abrogazione non riguarda la parte del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, che si riferisce all’approvazione dell’impianto di prova necessario per eseguire la verificazione prima CEE dei contatori approvati secondo la previgente normativa comunitaria, cosi’ come rimangono disciplinati dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica anche i contatori d’acqua fredda «non pulita».
5. Requisiti della domanda per l’approvazione di strumento modificato, ammissibile alla verificazione secondo la normativa previgente.
Il fabbricante o il suo legale rappresentante interessato ad ottenere l’approvazione metrologica di varianti di un modello di strumento gia’ approvato, oltre alla documentazione gia’ prevista dalla normativa vigente, ed in particolare, ove trattasi di approvazione ai sensi del citato regolamento tecnico n. 226/1902, della circolare ministeriale n. 342263/48 del 12 luglio 1985, deve allegare alla domanda quanto segue:
– una tabella comparativa, con dettagliata descrizione delle modifiche apportate;
– una relazione dettagliata sulle modifiche hardware apportate al modello di strumento approvato, ovvero l’effetto delle modifiche sullo strumento;
– una dichiarazione, in caso di varianti al software, relativa alla classe di appartenenza di dette varianti in conformita’ alla C.M. n. 62/552689 del 17 settembre 1997;
– una relazione, da allegare al rapporto delle prove eseguite, qualora le varianti richieste, riguardanti uno strumento elettronico, comportino l’esecuzione di apposite prove come, ad esempio, quella relativa all’eventuale modifica della configurazione spaziale degli organi componenti la catena di misura;
– ogni altro documento idoneo a dimostrare che la concezione del modello originario non e’ stata modificata.
6. Accettazione domande.
6.1 Ai fini dell’applicazione dell’art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007, per le domande presentate prima del 30 ottobre 2006:
– fa fede la data del protocollo in entrata della camera di commercio;
– il provvedimento riguarda l’ammissione a verifica prima nazionale o CEE di strumenti nuovi o modificati secondo varianti di qualsiasi tipo o il rinnovo di approvazioni di modello gia scadute o in corso di scadenza.
6.2 Ai fini dell’applicazione dell’art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007, per le domande presentate dopo il 30 ottobre 2006:
– fa fede la data del protocollo in entrata della camera di commercio;
– il provvedimento riguarda solo l’ammissione a verifica di strumenti che presentino varianti di cui ai punti 3.1 e 3.2 precedenti o il rinnovo di approvazioni di modello gia’ scadute o in corso di scadenza. 6.3 Aspetti procedurali.
Gli uffici metrici camerali, ai sensi delle norme vigenti prima del 30 ottobre 2006 fanno da tramite per il successivo inoltro al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per la regolazione del mercato Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica – Ufficio IV Strumenti di misura e metalli preziosi – delle domande rivolte ad ottenere l’approvazione di varianti a modelli di strumenti gia’ ammessi alla verificazione.
Le domande devono essere inoltrate a detto Ufficio IV, cui spetta la competenza per le valutazioni del caso, sia riguardo alla stessa ammissibilita’ che alla idoneita’ della documentazione prodotta.

Roma, 22 ottobre 2008

Il Ministro: Scajola

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