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Disposizioni transitorie in materia di scambio sul posto di energia elettrica.
L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
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DELIBERA
1. i Gestori contraenti di cui alla deliberazione n. 28/06 entro il 31 marzo 2009 effettuano i conguagli derivanti dall’applicazione della medesima deliberazione fino al 31 dicembre 2008, a tal fine il termine di cui al comma 6.9 della medesima deliberazione è prorogato al 10 marzo 2009 e si applica anche per i clienti in maggior tutela. Tali conguagli devono essere effettuati entro e non oltre il 31 marzo  2009, salvo rettifiche correlate alle partite di conguaglio di cui al TILP, dando separata evidenza contabile nei documenti di fatturazione.
2. il GSE, entro trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto eroga un contributo pari a 50 euro per ogni kW di potenza dell’impianto. Il predetto contributo viene gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE in applicazione della deliberazione n. 74/08. Per le istanze di scambio sul posto presentate entro il 31 dicembre 2008, detta erogazione è effettuata entro il 30 aprile 2009.
3. nell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08, all’articolo 4, comma 4.2, lettera c):
a) al comma 3.2, le parole “e, per conoscenza, all’impresa di vendita con cui regola i prelievi di energia elettrica,” sono soppresse;
b) al comma 3.7, le parole “comunicare all’impresa di vendita subentrante la sussistenza della convenzione con il GSE per lo scambio sul posto;” sono soppresse;
c) all’articolo 4, la lettera c) del comma 4.2 è sostituita dalla seguente:
“c) l’onere sostenuto dall’utente dello scambio, espresso in €, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica prelevata, inclusivo degli oneri relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento, (OPR) relativo all’anno precedente. Tale onere, su base annuale solare, deve risultare evidente dalle fatture che l’impresa di vendita trasmette al proprio cliente oltre che al GSE, qualora esplicitamente richiesto. Nel caso in cui l’utente dello scambio sia un cliente non dotato di partita Iva, l’onere OPR sostenuto dall’utente dello scambio viene espresso in € al lordo dell’Iva e delle accise. In tutti gli altri casi, l’onere OPR sostenuto dall’utente dello scambio viene espresso in € al lordo delle accise e al netto dell’Iva.”
4. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.