Ultime news

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in particolare: – l’articolo 4, comma 1, che prevede che con uno o più decreti sono definiti i criteri generali concernenti le metodologie di calcolo e i requisiti minimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e al raggiungimento degli obiettivi dell’articolo 1, per la progettazione o la ristrutturazione di edifici ed impianti termici, per l’installazione, l’esercizio, manutenzione e ispezione dei medesimi impianti nonché i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione;
– l’articolo 6, comma 9, che dispone l’emanazione di Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture, d’intesa con la Conferenza
Unificata e sentito il CNCU;
– l’articolo 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell’articolo 17, assegna alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e Bolzano l’attuazione delle disposizioni per l’efficienza energetica contenute nel
medesimo decreto legislativo;
– l’articolo 5, comma 1, concernente iniziative di raccordo concertazione e cooperazione, tra lo Stato, le
Regioni e gli enti locali, per l’attuazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, anche con il supporto
dell’ENEA e del CNR, finalizzate a favorire l’integrazione della questione energetica e ambientale nelle
diverse politiche di settore, a sviluppare e qualificare servizi energetici di pubblica utilità, a sviluppare un
sistema per una applicazione integrata ed omogenea della normativa su tutto il territorio nazionale,
minimizzando l’impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali e a predisporre progetti mirati;
Visto il comma 4, dell’articolo 16, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente le modalità di modifica degli allegati al medesimo decreto legislativo;
Visto il parere del Consiglio di Stato in merito al decreto attuativo di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e
b), espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 12 maggio 2008, che rileva la
pertinenza di modifica degli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, attraverso un decreto
ministeriale e suggerisce l’utilizzo del presente atto;
Ritenuto di accogliere le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente
l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE
del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in
particolare il comma 6 dell’articolo 18;
Visti i due decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio 20 luglio 2004 recanti, rispettivamente, “nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per
l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79”, e “nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico
e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164”, e successive modifiche ed integrazioni;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre
2007;
Considerato che l’emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva
2002/91/CE, e in particolare dell’articolo 7, e che, in proposito, la Commissione Europea già il 18 ottobre
2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo
226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);
Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, fissa in
180 giorni, decorrenti dal 9 ottobre 2005, il termine per l’emanazione del presente provvedimento;
Acquisita l’intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 marzo 2008
DECRETA
Art. 1
(Finalità e ambito di intervento)
1. Ai sensi dell’ articolo 6, comma 9, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e per le finalità di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo, per una applicazione
omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il
territorio nazionale, il presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto
legislativo e successive modifiche ed integrazioni e l’ulteriore definizione di cui al comma seguente.
3. Singole unità immobiliari, ai fini del presente decreto si intende l’insieme di uno o più locali preordinato
come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell’ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia
edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. E’ assimilata alla singola unità immobiliare l’unità
commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche.
Art. 3
(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
1. Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la
fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull’intero territorio
nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli
utenti, sono riportate in allegato A le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici,
di seguito Linee guida.
2. Formano parte integrante delle Linee guida gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 5, le
disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non
abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in
applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti
strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.
4. Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili
dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali di cui
all’articolo 4.
5. Ai fini del comma 1, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale
ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida.
Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti
con i contenuti dell’articolo 4.
Art. 4
(Elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici)
1. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili dalle Linee guida
di cui all’allegato A:
a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell’attestato di certificazione energetica, compresi i
dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di
riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione
energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in
merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della
predetta prestazione;
b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati
finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento.
2. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici i requisiti professionali e i criteri per
assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli
edifici desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo;
3. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili dall’articolo 6:
a) la validità temporale massima dell’attestato;
b) le prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la
prestazione energetica dell’edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della
prestazione medesima, di entità significativa.
Art. 5
( Coordinamento tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, in merito all’attivazione di tutti i meccanismi di
raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano e gli Enti locali, è istituito un Tavolo di confronto e coordinamento presso il Ministero degli
affari regionali e delle autonomie locali, con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di Regioni, Province e Comuni, con il supporto del CNR, del CTI, dell’ENEA, del CNCU,
dell’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilità ambientale (ITACA) e del
Comitato Ecolabel.
2. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico d’intesa con i Ministeri degli affari
regionali e delle autonomie locali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e la Conferenza unificata sono definite composizione e modalità operative del
Tavolo di confronto e coordinamento di cui al comma 1.
3. Sono obiettivi e compiti del Tavolo di confronto e coordinamento di cui al comma 1:
a) il monitoraggio dell’applicazione della normativa sulla certificazione energetica degli edifici
finalizzato a garantire le più efficaci modalità di trasferimento delle informazioni nei confronti degli
acquirenti e dei conduttori degli immobili e alla massima diffusione e omogeneizzazione delle
procedure sul territorio nazionale;
b) il confronto e lo scambio di esperienze a supporto della predisposizione dei programmi di cui al
comma 3bis dell’articolo 9, del decreto legislativo;
c) la formulazione di proposte per la realizzazione di un sistema informativo regionale e nazionale, che
favorisca la raccolta di dati, in materia di certificazione energetica e di controllo per l’efficienza
energetica degli edifici;
d) la formulazione di proposte per l’adeguamento delle disposizioni normative vigenti;
e) la formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative coordinate di informazione dei cittadini
favorendo lo scambio di strumenti e l’ottimizzazione delle risorse disponibili;
f) valutazione dei costi di mercato e delle condizioni di accesso al servizio di certificazione energetica
degli edifici, sentiti i Consigli nazionali dei professionisti;
g) la formulazione di proposte inerenti lo sviluppo di certificazioni e marchi volontari di qualità
energetico-ambientale;
h) le proposte volte ad assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni di svolgimento del
servizio di certificazione;
i) la promozione del ravvicinamento degli strumenti regionali di certificazione energetica degli
edifici alle Linee guida, di cui all’articolo 3, comma 5.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, ai sensi del comma 5,
dell’articolo 6 del decreto legislativo. Tale validità non viene inficiata dall’emanazione di provvedimenti
di aggiornamento del presente decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi
quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l’illuminazione.
2. La validità massima dell’attestato di certificazione di un edificio, di cui al comma 1, è confermata solo se
sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica,
compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli
edifici, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo. Nel caso di mancato rispetto delle
predette disposizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in
cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza
energetica.
3. Ai fini del comma 2, i libretti di impianto o di centrale di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di
certificazione energetica.
4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo l’attestato di certificazione energetica è
aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione
energetica dell’edificio nei termini seguenti:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione
che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione
degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono
l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai
sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che,
fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;
d) facoltativo in tutti gli altri casi.
5. In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia previsti in
attuazione dell’articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’indice di prestazione
energetica, su cui determinare la riduzione per accedere al premio, si determina esclusivamente con il
metodo di calcolo di progetto di cui al paragrafo 5.1, delle Linee guida di cui all’articolo 3.
6. Le disposizioni di cui al presente decreto e ai suoi allegati sono modificate e integrate con la medesima
procedura.
Art. 7
(Modifica allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed
integrazioni)
1. All’ allegato A, del decreto legislativo, sono apportate le seguenti modifiche:
a. nei commi 31 e 32, le parole: “l’equivalenza 9MJ = 1kWhe”, sono sostituite con le parole:
“il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con
provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto
dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi
aggiornamenti.”
b. nei commi 16 e 17 la parola. “consumo” è sostituita da: “fabbisogno”.
2. I contenuti dell’allegato M, al decreto legislativo, sono integralmente sostituiti da quelli dell’allegato B, al
presente decreto.
3. Alla lettera d), del comma 1, dell’allegato H, del decreto legislativo, le parole da: “90+2logPn” a
“espressa in kW”, sono sostituite con le seguenti: “X + 2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10
della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 per le caldaie a
condensazione, e vale 88 per tutte le altre tipologie di caldaie.”
Art. 8
(Copertura finanziaria)
1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegati in formato .pdf

Altre News

Vedi tutte