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Modifiche alle deliberazioni dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09 e 6 maggio 2010, ARG/elt 65/10.

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1. di modificare la deliberazione ARG/elt 65/10, prevedendo che il termine di cui al punto 1, lettera f), sia posto al 30 novembre 2010;
2. di disporre che Terna Spa proceda, nei termini di cui in motivazione, ad:
a) informare i soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione al finanziamento degli interconnector che realizzano l’incremento di capacità di interconnessione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 che l’impegno che devono assumere nei confronti di Terna Spa non può essere in alcun modo condizionato e che, pertanto, qualora le risorse che si siano impegnati a rendere disponibili non siano per qualsiasi ragione rese effettivamente disponibili:
– decadranno dal diritto a finanziare le corrispondenti quote dell’incremento di capacità di interconnessione;
– saranno tenuti a versare a Terna Spa – che se necessario procede ad escutere le relative garanzie dagli stessi prestate – importi almeno pari alla somma: i) del controvalore di cui abbiano beneficiato avvalendosi senza averne diritto delle misure transitorie; ii) dei corrispettivi di cui all’articolo 3, comma 2, per tutto il periodo di durata potenziale delle misure transitorie; iii) della quota a copertura degli oneri connessi alla realizzazione degli interconnector;
b) informare quanto prima i soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione al finanziamento degli interconnector che realizzano l’incremento di capacità di interconnessione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10, del termine entro il quale detti soggetti devono presentare la comunicazione di cui al punto 3;
c) trasmettere all’Autorità prontamente – e comunque almeno 10 giorni prima che abbiano luogo le riassegnazioni di cui al punto 1, lettera f), della deliberazione ARG/elt 65/10 – una nota dettagliata con l’esito delle dichiarazioni rese, ai sensi del successivo punto 3, dai soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione al finanziamento degli interconnector che realizzano l’incremento di capacità di interconnessione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10;
d) assegnare le quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della legge n. 41/10 senza tenere conto, al fine di determinare le quote assegnabili a ciascun soggetto finanziatore, delle quote di finanziamento dell’incremento di capacità di  interconnessione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10 allo stesso eventualmente assegnate;
3. di disporre che i soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione al finanziamento degli interconnector che realizzano l’incremento di capacità di interconnessione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10, ai fini della validità della loro richiesta, comunichino a Terna Spa, entro un termine da questa definito e comunque non oltre il 15 novembre 2010, il loro impegno incondizionato a rendere disponibili senza apposizioni di riserve o limitazioni le risorse future per cui intendano confermare la loro richiesta di partecipare al suddetto finanziamento con assegnazione prioritaria;
4. di modificare la deliberazione ARG/elt 179/09, prevedendo che, all’articolo 8, i commi 8.1 e 8.2 siano sostituiti dai seguenti:
“8.1 Terna rende disponibile ai soggetti selezionati sulla base delle procedure concorsuali di cui all’articolo 2 della legge n. 41/10 il servizio di importazione virtuale:
a) sino al 31 dicembre 2010 e limitatamente alle quote di interconnector che alla data di entrata in vigore della legge n. 41/10 non risultino finanziate a seguito delle procedure precedentemente esperite attraverso:
i) i contratti già sottoscritti con gli shipper in esito alle aste per l’importazione virtuale svolte, ai sensi dell’articolo 5, per l’anno 2010, nei limiti delle quantità cui non corrispondano servizi di importazione virtuale da rendere ai soggetti selezionati e che facciano riferimento al medesimo Paese estero dal quale richiedono l’importazione virtuale i soggetti selezionati sulla base delle procedure concorsuali di cui all’articolo 2 della legge n. 41/10;
ii) per le restanti quantità, attraverso nuove aste per l’importazione virtuale, di shipper che si impegnino a svolgere il servizio di importazione virtuale a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di svolgimento di dette aste;
b) per gli anni successivi, nell’ambito delle medesime aste di cui all’articolo 5.
8.2 Terna procede quanto prima e comunque non oltre il 30 agosto 2010, allo svolgimento delle aste di importazione virtuale di cui al comma 8.1, lettera a), punto ii), con riferimento ai servizi di importazione virtuale che non possano essere resi da Terna attraverso quanto previsto al comma 8.1, lettera a), punto i), e che siano richiesti dai soggetti selezionati in base alle procedure concorsuali svolte, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 41/10, con riferimento alle quote di interconnector che alla data di entrata in vigore della medesima legge non risultino finanziate a seguito delle procedure precedentemente esperite.”
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A.;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it);
7. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova
versione della deliberazione ARG/elt 179/09 risultante dalle modifiche di cui al
punto 4.