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Avvio di procedimento finalizzato alla revisione degli strumenti, implementati nel Testo Integrato delle Connessioni Attive, al fine di superare il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 giugno 2011

Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
il decreto del Ministero delle Attività Produttive 21 ottobre 2005 “Modalità e criteri per il rilascio dell’esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati”;
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04;
la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A (Testo integrato delle Connessioni Attive o TICA);
la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 “Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)” (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/10) e i relativi Allegati A e B;
la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2010, ARG/elt 173/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 173/10);
la dell’Autorità 2 febbraio 2011, ARG/elt 9/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 9/11);
la Relazione dell’Autorità sullo stato del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo e integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili del 3 febbraio 2011, PAS 6/11;
la Memoria del 19 maggio 2011, per l’audizione alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili, PAS 12/11;
il Codice di trasmissione e dispacciamento adottato dalla società Terna S.p.A. ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;
le ordinanze 13 gennaio 2011, dal n. 8 al n. 65 del Tribunale Amministrativo Regionale per Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), sede di Milano, Sezione Terza (di seguito: ordinanze 13 gennaio 2011);
il documento per la consultazione 25 maggio 2010, n. 15/10 (di seguito: DCO 15/10) e le osservazioni pervenute.
Considerato che:
complessivamente in Italia sono stati accettati preventivi di connessione per 128 GW sulla rete di trasmissione nazionale e per circa 22 GW sulla rete di distribuzione (dati aggiornati al 31 dicembre 2010), a fronte di una potenza complessivamente installata pari a circa 111 GW alla fine del 2010 e di una domanda di energia elettrica alla punta inferiore a 57 GW; e che in alcune regioni i preventivi accettati superano di gran lunga la capacità installabile sulla base dei piani energetici regionali;
la situazione evidenziata nel precedente alinea, soprattutto nelle zone dove la rete è una risorsa maggiormente scarsa, porta alla saturazione virtuale della capacità di rete che, pur essendo una saturazione “sulla carta”, rende impossibile lo sviluppo di nuove iniziative;
al fine di risolvere tale problema, l’Autorità, nei limiti dei propri poteri e del proprio ambito di intervento, con il documento per la consultazione DCO 15/10, ha proposto due linee di intervento tra loro alternative:
la prima consiste nella previsione che il diritto alla prenotazione della capacità di trasporto sulle linee elettriche si venga a consolidare soltanto a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto di produzione;
la seconda consiste nella definizione di una garanzia (deposito cauzionale o fideiussione) da presentare al gestore di rete, in aggiunta al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione;
dalla consultazione è emersa una generale preferenza degli operatori (produttori e gestori di rete) per la seconda proposta (deposito cauzionale o fideiussione), in quanto di più semplice e di immediata applicazione, vista anche l’urgenza degli interventi prospettati; e che, invece, in relazione alla prima proposta gli operatori hanno evidenziato il rischio di possibili rallentamenti all’iter autorizzativo per effetto di modifiche della soluzione per la connessione, nonché la necessità da parte dei gestori di rete di partecipare alle diverse conferenze dei servizi in quanto parte attiva nella definizione delle soluzioni tecniche per la connessione;
l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 125/10 (articoli 32 e 33 dell’Allegato A), partendo dalla seconda proposta contenuta nel documento per la consultazione, ha previsto che nelle aree critiche e per le linee critiche (definite nella medesima deliberazione), il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, renda disponibile al gestore di rete, ogni anno, un corrispettivo a garanzia della prenotazione della capacità di rete, sotto forma di fideiussione bancaria o di deposito cauzionale; e che tali garanzie, avendo funzione di corrispettivo per la prenotazione della rete, sono correlate alla durata della prenotazione e vengono restituite (o non escusse) solo se l’impianto di produzione viene completato;
con ordinanze 13 gennaio 2011, dalla n. 8 alla n. 65, il Tar Lombardia ha sospeso l’efficacia degli articoli 32 e 33 dell’Allegato A della deliberazione ARG/elt 125/10 e dell’articolo 5 dell’Allegato B della medesima deliberazione, nonché della deliberazione ARG/elt 173/10 limitatamente all’applicazione del corrispettivo per la prenotazione della rete;
a seguito della sospensiva del Tar Lombardia l’Autorità, al fine di garantire certezza e continuità nella gestione del servizio di connessione e prevenire situazioni di disparità di trattamento tra gli operatori, ha ritenuto opportuno applicare con efficacia erga omnes la misura cautelare disposta dal Tar Lombardia; e che, pertanto, con la deliberazione ARG/elt 9/11, l’Autorità ha esteso a tutti i soggetti richiedenti la connessione alle reti elettriche la sospensione degli effetti degli articoli 32 e 33 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10, dell’articolo 5 dell’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, nonché della deliberazione ARG/elt 173/10 limitatamente all’applicazione del corrispettivo per la prenotazione della rete, fino alla decisione di merito sui ricorsi pendenti avverso i suddetti provvedimenti;
è necessario risolvere con urgenza il problema della saturazione virtuale delle reti, anche tramite strumenti diversi da quelli attualmente oggetto di sospensiva.
Ritenuto che:
sia necessario avviare un procedimento finalizzato alla revisione degli strumenti atti a superare il problema della saturazione virtuale delle reti;
sia altresì necessario confermare, fino alla conclusione del suddetto procedimento di revisione, la sospensione, disposta dalla deliberazione ARG/elt 9/11, degli effetti degli articoli 32 e 33 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10, dell’articolo 5 dell’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, nonché della deliberazione ARG/elt 173/10 limitatamente all’applicazione del corrispettivo per la prenotazione della rete.

DELIBERA

di avviare un procedimento finalizzato alla revisione degli strumenti atti a superare il problema della saturazione virtuale delle reti.
di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità.
di prevedere che, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria, il responsabile di cui al punto 2 provveda:
ad acquisire i dati necessari presso i soggetti interessati;
alla predisposizione di uno o più documenti per la consultazione finalizzati alle determinazioni di competenza dell’Autorità;
ad avvalersi, ove occorra, di specifiche consulenze di esperti per gli approfondimenti più opportuni in materia.
di prevedere che la conclusione del procedimento di cui al punto 1, con l’adozione del provvedimento finale, avvenga entro il 31 dicembre 2011.
di confermare, fino al 31 dicembre 2011, la sospensione, disposta dalla deliberazione ARG/elt 9/11, degli effetti degli articoli 32 e 33 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10, dell’articolo 5 dell’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, nonché della deliberazione ARG/elt 173/10 limitatamente all’applicazione del corrispettivo per la prenotazione della rete.
di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).
9 giugno 2011

Il Presidente
Guido Bortoni