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Con la circolare 19 marzo 2012 n. 68402, il Ministero dello sviluppo economico offre importanti chiarimenti alle CCIAA in ordine alle modalità di conversione delle abilitazioni all’installazione di impianti elettrici conseguite dagli operatori nel vigore della L. 5 marzo 1990 n. 46 nel quadro della nuova normativa contenuta nel D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

La circolare assume posizione in merito alle ripercussioni applicative indotte:

– dall’art. 34, D.L. n. 5/2012, rubricato “riconoscimento dell’abilitazione delle imprese esercenti attivita’ di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici“, in attesa di conversione in legge, che prevede che “1. L’abilitazione delle imprese di cui all’articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso.” nonché degli impegni assunti dal Governo nell’ordine del giorno 13 marzo 2012 nell’ambito del percorso di conversione dell’art. 34, in ordine al pieno riconoscimento d’ufficio dell’abilitazione delle imprese già conseguite sotto la legge n. 46 del 1990, senza necessità di apposite, ulteriori,verifiche istruttorie;

– dalla coeva norma di drastica semplificazione dei titoli abilitativi contenuta nel comma 2, art. 1, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, nelle more già convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27, secondo cui “2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attivita’ economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita’ di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata e’ libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunita’ tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana e possibili contrasti con l’utilita’ sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.”.

Su tali premesse, la circolare in rassegna invita le CCIAA ad operare nel seguente modo:
– la SCIA è necessaria solo per i casi residuali in cui non non può essere individuata continuità tra vecchie iscrizioni e nuove abilitazioni elencate nelle lettere del comma 2, art. 1, D.M. n. 37/2008 ovvero di singoli voci di tali lettere;
– la SCIA non è necessaria e si può-deve procedere a conversione d’ufficio, senza alcun nuovo accertamento dei requisiti professionali, negli altri casi di riscontrata identità tra le abilitazioni descritte dai due plessi normativi, a condizione che sussista lo stato di iscrizione “al registro delle imprese o all’albo imprese artigiane con continuità dalla data del 27 marzo 2008 nonché, almeno alla medesima data, della corrispondente abilitazione acquisita ai sensi della legge n. 46 del 1990, e senza che nel frattempo siano venuti meno i requisiti relativi in capo all’imprenditore o al legale rappresentante, ovvero ad un addetto inserito stabilmente nell’impresa in veste di responsabile tecnico.”.
Sul regime sanzionatorio della materia, tra vecchio (L. n. 46/90) e nuovo (D.M. n. 37/2008) regime, v., sempre in questo sito, la Ministero dello sviluppo economico – circolare 17 febbraio 2012 n. 3651 e documentazione ad essa allegata.