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Molteplici sono i riferimenti espliciti alla sicurezza elettrica nel Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Tabella 1).
Nel corpo del Decreto se ne parla all’interno dei Titoli sull’uso delle attrezzature di lavoro (l’impianto elettrico rientra nella definizione di “attrezzatura di lavoro”, articolo 69), sui cantieri temporanei o mobili, sulla protezione da atmosfere esplosive e negli Allegati attinenti (Allegati V, VI, XI e L). Da sottolineare che nell’Allegato I (Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale) tra le gravi violazioni che possono comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale son previste le “Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione”:
• Lavori in prossimità di linee elettriche;
• Presenza di conduttori nudi in tensione;
• Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Tabella 1 – I principali riferimenti, nel Testo Unico, sulla la sicurezza elettrica

Il Titolo esplicitamente dedicato alla sicurezza elettrica è il Titolo III “Impianti e apparecchiature elettriche”.
La prima, macroscopica, conseguenza dell’approccio che vede il legislatore rinunciare a dare regole tecniche e limitarsi a designare gli obiettivi di sicurezza è il netto ridimensionamento, nel testo legislativo, delle prescrizioni.
Nel settore della sicurezza elettrica nel DPR 547/55 avevamo (nel Titolo VII “Impianti, macchine ed apparecchi elettrici”) 87 articoli (dal 267 al 350), nel D.Lgs. 81/08 ne abbiamo 8 (dall’80 all’87).
In questi otto articoli sono individuati gli obiettivi di sicurezza.
Dopodiché, – dice l’art. 80 – “Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica”.
Come farà il datore di lavoro ad ottemperare?
Il datore di lavoro, coinvolgendo le strutture tecniche opportune, effettua l’analisi e la valutazione dei rischi elettrici presenti e “prende le misure necessarie”, cioè adotta i provvedimenti tecnici previsti dalla “buona tecnica”, applicando la normativa tecnica (CEI, CENELEC, IEC, UNI, …).

Titolo III capo I – Uso delle attrezzature di lavoro (da art. 69 a art. 73)

Questo Titolo contiene, nel Capo I e, soprattutto, nel Capo III, il nocciolo delle prescrizioni che riguardano la sicurezza elettrica.
Nel Capo I si tratta, in termini generali, delle “attrezzature di lavoro” e gli impianti (quindi anche gli impianti elettrici) rientrano nella definizione di “attrezzature di lavoro” (articolo 69) e ne devono rispettare i dettati tra cui (articolo 71) obblighi di formazione e qualificazione dei lavoratori.
Proprio la problematica della formazione dei lavoratori e dell’affidamento dei compiti emerge con forza anche nei “lavori elettrici”. Il Testo Unico ne tratta in termini generali negli articoli 18, 28 e , come già detto, nell’articolo 36 e nell’articolo 37 e, nello specifico campo dell’uso delle attrezzature di lavoro, in questo Capo I, nell’articolo 71 dove si dispone che siano individuati del “lavoratori incaricati” e nell’articolo 73 dove si prescrive che i suddetti “lavoratori incaricati” ….“ricevano una formazione adeguata e specifica …

Pare opportuno, a questo punto, un richiamo alla normativa tecnica vigente in materia fondata, soprattutto,sulla Norma CEI EN 50110-1 (CEI 11-48): “Esercizio degli impianti elettrici” e sulla norma CEI 11-27: “Lavori su impianti elettrici” che costituiscono il riferimento obbligato per la problematica in questione.
La Norma CEI 11-27 III Edizione del 2005 è una norma nazionale e può essere considerata come la traduzione applicativa, una specie di Guida che adatta i dettati della Norma europea alla realtà italiana. Questa normativa regola e formalizza percorsi formativi per gli addetti ai lavori elettrici e prevede due categorie: Persona Esperta (PES e Persona Avvertita (PAV) e indica come, tra i PES e/o i PAV, individuare ed autorizzare gli addetti che possono operare sotto tensione.

Procedura per il riconoscimento di PAV oppure PES e idoneità a lavorare sotto tensione
(Norme CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) e Norma CEI 11-27 ed art. 82 del D.Lgs. 81/08)
1) Il riconoscimento ad un lavoratore della qualifica di persona avvertita o persona esperta e la successiva, eventuale idoneità/autorizzazione per lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I è di esclusiva responsabilità del datore di lavoro.
2) Per la valutazione della persona, il Datore di lavoro può assumere a riferimento, una o più delle seguenti attività formative:
– le attività lavorative e formative pregresse, anche eseguite in affiancamento;
– la documentazione attestante l’avvenuta frequenza con esito positivo di specifici corsi di formazione, con indicati gli argomenti trattati, le esercitazioni teoriche e pratiche effettuate e le valutazioni finali del corso espresse dall’organizzazione esecutrice dei corsi;
– la formazione svolta in ambito aziendale.
Per il conferimento dell’idoneità, inoltre, il Datore di lavoro deve basarsi sull’accertamento di altri necessari requisiti della persona quali ad esempio:
– idoneità psicofisica;
– curriculum professionale;
– comportamenti seguiti nell’attività lavorativa svolta, con riferimento alla sicurezza.
I lavori sotto tensione sono trattati, successivamente, nell’art, 82 (Titolo III, Capo III) del Testo Unico (v. citazione n 14). I lavori sotto tensione sono consentiti su bassissime tensioni di sicurezza e per tensioni nominali fino a 1.000 V in corrente alternata e fino a 1.500 V in corrente continua, a condizione che: l’esecuzione di lavori sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per questa attività secondo le indicazioni della normativa tecnica pertinente. Il Datore di lavoro può riconoscere (esclusivamente a PES o a PAV) l’idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I.
E’ previsto dalla normativa che il riconoscimento sia notificato per iscritto. La validità e l’estensione dell’idoneità al lavoro elettrici deve essere rivista ogni qualvolta necessario, tenendo conto della situazione professionale della persona interessata. È comunque buona norma riesaminare l’idoneità con cadenza annuale.

Esempio di lettera di formalizzazione della condizione di PES/PAV

Esempio di lettera di formalizzazione della idoneità ed autorizzazione, a PES/PAV, ad operare sotto tensione

Tabella 2 – Riferimenti legislativi e di buona tecnica relativi ai lavori elettrici

Per quel che riguarda la sicurezza dei lavori sotto tensione, effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale compresa tra i 1.000 e i 30.000V e superiori ai 30.000Volt sono stati ripresi ed aggiornati i D.M. 13 luglio 1990, n. 442, e D.M. 9 giugno 1980, emanati come deroghe di cui al comma 3, art. 395, D.P.R. n. 547/55.

Queste tipologie di lavori sotto tensione sono effettuati da aziende preventivamente autorizzate dal Ministero del Lavoro (anche qui è previsto un decreto del Ministero del Lavoro da adottarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Testo unico, cioè entro il 15 maggio 2009) e l’esecuzione dei lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro e riconosciuti idonei per questa attività.

Nella Tabella 2 sono, schematicamente, indicati i riferimento legislativi e di buona tecnica relativi ai lavori elettrici.

Titolo III Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche

In questo Capo, nell’articolo 80 comma 1, il legislatore elenca i rischi principali derivanti dall’uso dell’elettricità e dispone che il datore di lavoro esegua la valutazione dei rischi (articolo 80 comma 2) ed adotti le misure di protezioni necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi.
Nell’articolo successivo (articolo 81) si precisa che le apparecchiature e gli impianti elettrici devono essere progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti secondo le norme di buona tecnica e che sono quelle contenute nell’ Allegato IX.

Lavori in prossimità di parti attive non protette

Articolo 83 – Lavori in prossimità di parti attive

Su questo argomento il Testo unico non è sempre lineare ed univoco. Se ne parla in questo Capo nell’articolo 83 che, nel comma 2, rimanda alla buona tecnica (Norma 11-27) e, nel comma 1, alla tabella 1 dell’allegato IX, e se ne riparla poi nell’art. 117 in modo piuttosto generico e dove non sono quantificate le distanze (Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili).

Conclusione pragmatica (per parti attive non protette a tensioni ≤ 1 kV):
• se opero ad una distanza minore di 3 metri (distanza di sicurezza indicata nella tabella dell’allegato IX) devo rispettare quanto prescrivono le Norme di buona tecnica applicabili (CEI 11-27 e CEI EN 50110-1 [CEI 11-48]).

Protezione contro i fulmini

Articolo 84 – Impianti di protezione contro i fulmini

Per quanto riguarda la protezione dai fulmini con il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro usciamo, finalmente, dal labirinto delle disposizioni precedenti, tutte abrogate (art. 38 del DPR 547/55 che rimanda alla’art. 36, che rimanda al DPR 689/59 ed alle sue tabelle a) e b)).
Nell’articolo 84 gli obblighi relativi alla protezione dai fulmini sono illustrati in maniera chiara e concisa.

Buona tecnica vuol dire, oggi:
– CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) – Parte 1: Principi generali
– CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) – Parte 2: Valutazione dei rischi
– CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) – Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone;
– CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) – Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture;
– CEI 81-10;V1 (Norma Italiana, anno 2008) – – Protezione contro i fulmini.
La Variante 1 contiene modifiche alla Premessa Nazionale contenuta nelle quattro norme che costituiscono la serie di Norme CEI EN 62305 nonché modifiche ad alcuni articoli delle Norme CEI EN 62305-1, CEI EN 62305-2 e CEI EN 62305-3.

Da notare che con l’abrogazione DPR 547/55 e dei provvedimenti legislativi suoi satelliti ne deriva che, in applicazione del DPR 462/01, tutti gli impianti di protezione delle strutture dai fulmini installati a seguito di valutazione (strutture “non auto protette”), ora devono essere denunciati e rientrano nella procedura prevista, appunto dal DPR.
Disgraziatamente, proprio sulla protezione dai fulmini, nel Testo unico resta, inspiegabilmente, un inopportuno residuo del vecchio DPR 547/55 art. 39.

Infatti nell’Allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro” al punto 1.1.8. si legge: “Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.” Ci auguriamo che nella riedizione del Testo Unico di cui si parla questa prescrizione sia cancellata e la protezione delle “strutture metalliche .. e dei recipienti e apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all’aperto sia correttamente affrontata con i criteri di cui all’art. 84.

Nota – A proposito di inopportuni residui del DPR 547/55 da segnalare alcuni casi:
• l’articolo 6.2 dell’Allegato VI (“Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro”) che, sotto il titolo “Rischi per Energia elettrica” riporta, nel punto 6.2, il vecchio art. 313 del DPR 547/55:
6.2 Apparecchi elettrici mobili e portatili
6.2.1. Per i lavori all’aperto, ferma restando l’osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici portatili, è vietato l’uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra.
6.2.2. Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
6.2.3. Se l’alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente punto è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto mediano dell’avvolgimento secondario collegato a terra.
• gli articoli 5.16.3 e 5.16.4 dell’allegato V (“Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro) in cui permangono, immutati, gli art.314 e 315 del DPR 547/55 su gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili
Basti notare che:
o entriamo in contraddizione plateale con la Normativa tecnica, nazionale ed internazionale;
o diventa problematico l’uso di utensili portatili a 230 V (tensione unificata in sede europea).
Residui del passato ignorati da sempre che continueranno ad essere ignorati.

Rischio di esplosione di atmosfere esplosive per innesco elettrico

Articolo 85 – Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

In questo Titolo I, Capo III se ne parla solo nell’articolo 85 dove è enunciato l’obbligo generale con riferimento all’innesco elettrico. La trattazione completa della protezione da atmosfere esplosive è contenuta nel Titolo XI, nell’ allegato XLIX: “atmosfere esplosive – ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive” e nell’ allegato L: “Atmosfere esplosive”.
Le problematiche relative ai rischi da atmosfere esplosive sono state inserite nel D.Lgs. 626/96 abbastanza recentemente (giugno 2003, con il DPR 233/03) e, nel Testo unico, restano sostanzialmente immutate.
Da sottolineare che, nell’articolo 296 viene, nuovamente, ribadita la validità delle verifiche previste dal DPR 462/01 anche per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
Un discorso a parte occorre fare per gli esplosivi che non rientrano nelle direttive ATEX e , quindi, neppure, nel Titolo XI del Testo unico. Il D.M. 22 dicembre 1958 aveva individuato i luoghi di lavoro ai quali applicare gli artt. 329 e 331, D.P.R. n. 547/1955 (tabelle A e B). Il D.Lgs. n. 233/2003 aveva, poi, abrogato le stesse tabelle a eccezione del punto 51, “Materie esplosive”, trattate nel Regio Decreto n. 635/1940, tuttora in vigore.
Rimane anche in vigore il vecchio assetto normativo riguardante la “fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi”, contenuto nel DPR 302/56 (non abrogato). Il riferimento normativo rimane ancora la vecchia Norma CEI 64-2, abrogata, ma ancora in vigore esclusivamente per gli impianti elettrici nei luoghi di classe 0.

Le verifiche

Articolo 86 – Verifiche

L’articolo 86, del Testo unico, ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 462/2001, prescrive che il datore di lavoro provveda per gli impianti elettrici e per gli impianti di protezione dai fulmini affinché siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
Già nel DPR 462/01 si prescriveva: “ Il datore di lavoro e’ tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica .” (art. 4 e art. 6). Adesso si precisa che devono essere effettuate verifiche periodiche di manutenzione.
Da sottolineare che anche se nell’art. 86 del Testo unico si fa riferimento (senza indicare tempi di emanazione) a un futuro decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute che stabilirà le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche, questo non vuol dire che l’effettuazione delle verifiche sia posticipata all’uscita del decreto stesso, anzi per la mancata verbalizzazione delle verifiche è prevista (art. 87, comma 3, lettera d) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500

Tabella 3 – Riferimenti legislativi e di buona tecnica per i rischi elettrici


Prof. Ing. Salvatore Campobello

Membro Comitato CEI 64

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