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Il presente provvedimento adotta disposizioni urgenti in relazione allo svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di salvaguardia.

DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA 2014-2016. MODIFICAZIONI AL TIV E ALLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 337/07
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 7 novembre 2013
VISTI:
• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481;
• la legge 3 agosto 2007, n.125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 novembre 2013 (di seguito: decreto 6 novembre 2013);
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2007, n. 337/07 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 337/07);
• la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2008 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
• la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato A alla medesima e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TIV);
• la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2013, 436/2013/I/eel (di seguito: deliberazione 436/2013/I/eel);
• la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 456/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 456/2013/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

• il decreto 6 novembre 2013, adottato a seguito della proposta dell’Autorità formulata con la deliberazione 436/2013/I/eel, ha previsto che, il servizio di salvaguardia aggiudicato in esito a procedure concorsuali, svolte entro il mese di novembre 2013, abbia durata triennale a decorrere dalla data dell’1 gennaio 2014;
• la deliberazione 337/07, così come modificata dalla deliberazione 456/2013/R/eel, disciplina, tra l’altro, le modalità per lo svolgimento delle procedure concorsuali per la selezione degli esercenti il servizio di salvaguardia, prevedendo che le medesime procedure siano espletate dalla società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico), secondo quanto definito dal Regolamento disciplinante le procedure concorsuali (di seguito: Regolamento), approvato dall’Autorità;
• ai sensi del Regolamento, i soggetti che intendono partecipare alle procedure concorsuali sono tenuti a presentare domanda di ammissione entro le ore 16:00 del settimo giorno lavorativo successivo al 4 novembre 2013;
• con la deliberazione ARG/elt 4/08 l’Autorità ha, tra l’altro, disciplinato la regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali disalimentabili, prevedendo in particolare:
− le modalità e le tempistiche per la messa in mora del cliente finale moroso (commi 3.2 e 3.3 della deliberazione ARG/elt 4/08);
− specifici casi in cui il venditore non può richiedere la sospensione della fornitura del cliente finale moroso (comma 4.3, della deliberazione ARG/elt 4/08);
• con la deliberazione 456/2013/R/eel l’Autorità ha, tra l’altro, modificato il TIV prevedendo che nell’ambito del servizio di salvaguardia, qualora il cliente non paghi almeno una fattura relativa al servizio, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta dall’esercente, quest’ultimo possa chiedere all’impresa distributrice di procedere alla sospensione dei punti di prelievo e che in tali casi non si applichino le previsioni di cui al comma 4.3, della deliberazione ARG/elt 4/08;
• la deroga all’applicazione delle previsioni, di cui al richiamato comma 4.3, non pregiudica l’ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 3 della medesima deliberazione ARG/elt 4/08, relativamente alle modalità e alle tempistiche per la messa in mora del cliente finale moroso;
• la deliberazione 456/2013/R/eel ha, altresì, rivisto i requisiti per la partecipazione alle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di salvaguardia, introducendo l’obbligo di versamento di opportune garanzie nei casi in cui il soggetto che partecipa a dette procedure si trovi in una situazione di concordato preventivo con continuità aziendale.

RITENUTO NECESSARIO:
• prevedere che, anche in ragione delle tempistiche per lo svolgimento delle procedure concorsuali, l’Acquirente unico dia opportuna evidenza delle disposizioni adottate con il decreto 6 novembre 2013;
• precisare la disciplina applicabile nei casi di morosità dei clienti finali disalimentabili del servizio di salvaguardia;
• chiarire l’entità delle garanzie nei casi in cui il soggetto che partecipa a dette procedure si trovi in una situazione di concordato preventivo con continuità aziendale.

DELIBERA
1. di prevedere che l’Acquirente unico pubblichi, sul proprio sito internet, un’apposita informativa relativa alle disposizioni adottate con il decreto 6 novembre 2013;
2. di modificare l’articolo 29, comma 13, del TIV, introdotto con la deliberazione 456/2013/R/eel, prevedendo che, dopo le parole “di cui al comma 4.3” siano aggiunte le parole “, lettere c), d), e) ed f)”;
3. di modificare l’articolo 8, comma 6, della deliberazione 337/07, introdotto con la deliberazione 456/2013/R/eel, prevedendo che dopo le parole “in misura pari a” sia aggiunta la parola “euro”;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Acquirente unico per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it il presente provvedimento ed i testi integrati del TIV e della deliberazione 337/07.

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