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Il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 ha reso sempre obbligatorio il progetto degli impianti elettrici (in alcuni casi lo può firmare il responsabile tecnico di impresa installatrice), ma non è sempre stato così.
Occorre fare un po’ di chiarezza su quali “carte” devono essere presenti sugli impianti, prendendo in considerazione le due “leggi” a riguardo: la Legge 46/90 e il DM 37/08.
La Legge 46/90 introduce progetto e dichiarazione di conformità, il DM 37/08, pubblicato in Gazzetta Ufficiale circa 18 anni dopo abroga la Legge 46/90, introduce la dichiarazione di rispondenza e rende il progetto sempre obbligatorio.
Si delineano quindi tre casi: impianti realizzati prima della Legge 46/90, impianti realizzati dopo la 46/90 ma prima del 37/08 e impianti realizzati dopo il 37/08. Un esempio? Per un impianto con potenza impegnata pari a 10kW a servizio di un attività commerciale con superficie inferiore a 200 mq, fino all’introduzione del DM 37/08 bastava la dichiarazione di conformità dell’installatore. Ora è necessario il progetto da parte di un professionista. Vediamo cosa cambia in generale:

Impianti realizzati prima della 46/90
Prima del 1990 non esisteva obbligo di progetto, la legge stabiliva il presunto requisito della “regola d’arte” di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 186. Ovvero “gli impianti devono essere realizzati “a regola d’arte”, gli impianti realizzati secondo le Norme CEI si intendono automaticamente realizzati “a regola d’arte”.
Per questi impianti nulla è obbligatorio. La Guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici” (quella che, per intenderci, descrive come deve essere fatto un progetto esecutivo, un progetto definitivo ecc.) sarà pubblicata solo nel 1995. Ovviamente nessuno potrà pretendere una dichiarazione di conformità per impianti pre 46/90.
Anche se non esiste alcun obbligo legislativo è opportuno avere a disposizione, anche per impianti antecedenti alla 46/90, schemi e planimetrie aggiornate, soprattutto per impianti complessi, ad esempio per gli interventi di manutenzione.

Impianti realizzati dopo la 46/90 ma prima del DM 37/08
La Legge 46/90 introduce l’obbligo di progetto (solo per alcune tipologie di impianti, solo oltre determinati limiti dimensionali che vedremo in seguito) e l’obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità. Il regolamento di attuazione, che ha reso definitivamente operative le nuove regole in materia di installazione degli impianti è pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo nel febbraio 1992 con il Decreto Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, N. 447 “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza degli impianti”.
La dichiarazione di conformità è sempre obbligatoria per impianti nel campo di applicazione della Legge 46/90. Sono soggetti all’applicazione della 46/90 i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche. Si applica la 46/90 anche agli impianti in immobili adibiti ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
Il modello “ufficiale” di dichiarazione di conformità viene suggerito dal Ministero dell’Industria con il Decreto 20 febbraio 1992 “Approvazione del modello di dichiarazione di conformità  dell’impianto alla regola d’arte di cui all’art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti”.
Per quanto riguarda il progetto redatto da professionista iscritto negli albi professionali, l’obbligatorietà è per i seguenti impianti: utenze condominiali con potenza maggiore di 6 kW; unità immobiliari residenziali con superficie maggiore di 400 mq; immobili ad uso produttivo o terziario con superficie maggiore di 200 mq; impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V;  impianti soggetti a normativa specifica; impianti di protezione scariche atmosferiche.
Per questi impianti, nei casi in cui la dichiarazione di conformità è smarrita, o non è stata rilasciata, il Decreto 37/08 ha previsto l’opportunità di redarre una dichiarazione di rispondenza. Con tale documento il professionista che firma ricostruisce la documentazione mancante e si assume la responsabilità della progettazione e/o realizzazione dell’impianto. La dichiarazione di rispondenza, come più volte chiarito dalle Camere di Commercio, può essere rilasciata da responsabile tecnico di impresa installatrice (con 5 anni di esperienza) sotto i limiti dimensionali previsti. Sopra tali limiti va incaricato un professionista iscritto negli albi professionali.

Impianti realizzati dopo il 37/08
Con l’introduzione del 37/08 progetto e dichiarazione di conformità sono sempre obbligatori. La dichiarazione di conformità deve essere sempre rilasciata dall’impresa installatrice negli ambiti di applicazione del 37/08 (si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze).
Il progetto è sempre obbligatorio, ma la differenza è che per alcuni casi può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad albo professionale nei seguenti casi:
Edifici ad uso civile: per tutte le utenze condominiali che abbiano Potenza impegnata superiore a 6 kW e per unità abitative aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: superficie maggiore di 400 m2; potenza impegnata superiore a 6 kW.
Edifici adibiti ad attività produttive,commercio, terziario ed altri usi: quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V (in questo caso devono essere progettate anche le parti in bassa tensione), quando la superficie è maggiore di 200 mq o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW.
Unità immobiliari generiche: quando l’unità immobiliare è provvista, anche parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica, ovvero locali ad uso medico, luoghi con pericolo d’esplosione, ambienti a maggior rischio in caso d’incendio.
Immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed a altri usi se superano i 200 mq o i 6 kW di potenza impegnata.
Con la pubblicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 maggio 2010 “Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, sono stati introdotti nuovi moduli per la dichiarazione di conformità. Successivamente il Decreto Legge 9 Febbraio 2012 , n. 5 ha apportato ulteriori modifiche ai modelli di dichiarazione di conformità (nulla di trascendentale per il nostro settore). Per questi impianti non è prevista la possibilità di redigere una dichiarazione di rispondenza.



APPENDICE LEGISLATIVA

LEGGE 5 marzo 1990, n.46 – Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 1. Ambito di applicazione
1. Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonche’ quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresi’ soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

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Art. 6. Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell’articolo 1 e’ obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui al comma 1 e’ obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 e’ depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

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Art. 9. Dichiarazione di conformita’
1. Al termine dei lavori l’impresa installatrice e’ tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformita’ degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 7 (CEI e UNI n.d.R.).
Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonche’, ove previsto, il progetto di cui all’articolo 6.

La Legge 46/90 è stata pubblicata nella GU n. 59 del 12 marzo 1990. Entrata in vigore della Legge: 13 maggio 1990.

 

DPR 6 dicembre 1991, N. 447
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza  degli impianti.

Art. 4. Progettazione degli impianti.
1. Fatta salva l’applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all’art. 6 della legge è obbligatoria per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l’unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
d) per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con un’altezza superiore a 5 metri;

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2. I progetti debbono contenere gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo all’individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell’Ente italiano di
unificazione (UNI) e del CEI.
3. Qualora l’impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d’opera, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.

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Art. 7. Dichiarazione di conformità.
1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti l’UNI e il CEI.
2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all’impiantistica.

 

Decreto 22 gennaio 2008, n.37

Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Se l’impianto e’ connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche’ gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

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Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e’ redatto un progetto.
Fatta salva l’osservanza delle normative piu’ rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e’ redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, e’ redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, e’ redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e’ obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita’ immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

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Art. 7. Dichiarazione di conformita’
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita’ dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformita’ degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6.
Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche’ il progetto di cui all’articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e’ redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico e’ costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformita’, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalita’ dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, e’ espressamente indicata la compatibilita’ tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
4. La dichiarazione di conformita’ e’ rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all’articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all’allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo’ essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita’ prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu’ reperibile, tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita’, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

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