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C’è molta confusione in merito all’idoneità all’esecuzione dei lavori elettrici sotto tensione. La pubblicazione della quarta edizione della Norma CEI 11-27 (dello scorso febbraio) è l’occasione per fare il punto della situazione.
Innanzitutto la Norma CEI 11-27 non identifica la figura del “PEI”, dicitura coniata non in ambito normativo per uniformità con “PES” (persona esperta), “PAV” (persona avvertita) e “PEC” (persona comune).
La dicitura “PEI” può creare fraintendimenti: l’idoneità è una caratteristica ulteriore, necessaria per operare sotto tensione. Tant’è vero che all’interno di un’azienda un “PAV” (persona avvertita) può essere dichiarato idoneo ad eseguire lavori elettrici sotto tensione, mentre un suo collega “PES” (persona esperta) può non esserlo.

L’idoneità ad eseguire lavori elettrici sotto tensione infatti è quindi una condizione che il datore di lavoro deve accertare, e che per la quale ad una persona è riconosciuta l’effettiva capacità tecnica e pratica ad eseguire specifici lavori sotto tensione.
L’idoneità, inoltre, sottintende il possesso di un insieme non solo professionali, ma anche personali, dell’interessato. Ad esempio non sarà idoneo ad eseguire lavori elettrici sotto tensione un operatore esperto di sicurezza elettrica, ma a cui tremano le mani!

Per l’attestazione ed il rilascio dell’Idoneità, proprio come per l’attestazione della qualifica di “PES” persona esperta, il datore di lavoro deve accertare che l’operatore abbia le conoscenze teoriche e l’esperienza pratica dei lavori da effettuare nell’ambito delle attività previste.

La conoscenza teorica si può ottenere tramite processi formativi conclusi con esito positivo. I corsi formativi possono essere erogati o dalle aziende, datrici di lavoro, o da altri soggetti esterni alle stesse. In ogni caso, i soggetti erogatori devono rilasciare un attestato di regolare frequenza ai corsi di formazione comprensivo delle valutazioni finali di apprendimento.

Le conoscenze pratiche possono venire acquisite tramite affiancamento della persona da formare con PES idonee durante l’attività. Inoltre, la qualifica di persona esperta non si riferisce a tutti i lavori elettrici, nel loro complesso. Va indicato per quali specifiche attività il datore di lavoro considera PES l’operatore.

L’idoneità ad eseguire lavori sotto tensione deve essere inoltre mantenuta con la pratica o con successivi addestramenti. La validità dell’autorizzazione al lavoro sotto tensione deve essere rivista ogniqualvolta è necessario, in accordo con il livello di idoneità della persona interessata.
È comunque buona norma riesaminare l’idoneità con cadenza annuale. Anche in questo caso il datore di lavoro può ricorrere all’aiuto di personale esterno all’azienda, se competente.

L’idoneità può essere revocata dal datore di lavoro quando dovesse risultare evidente il venire meno del possesso dei requisiti personali dell’operatore, ad esempio a seguito del verificarsi di palesi violazioni di principi di sicurezza, anche se non si sono mai verificati incidenti.