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Approvazione delle modalita’ operative per l’erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici S.p.A. delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge n. 91 del 2014) il quale dispone che:
a) a decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a. (di seguito: GSE) eroga le tariffe incentivanti sull’energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilita’ media annua stimata di ciascun impianto nell’anno solare di produzione, ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo;
b) le modalita’ operative per l’erogazione delle tariffe incentivanti secondo lo schema sopra citato sono definite dal GSE e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, recante la disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del GSE;
Visto l’art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale dispone che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita’ di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attivita’, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW, e che pertanto rientrano tra i predetti oneri anche quelli derivanti dall’attuazione del presente decreto;
Vista la proposta formulata dal GSE in data 10 luglio 2014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l’art. 1;
Ritenuto che la previsione di erogazione con rate mensili costanti, di cui al richiamato art. 26, comma 2, debba essere applicata in modo da assicurare, congiuntamente, la prevedibilita’ dei flussi economici per gli operatori, la continua verifica, per gli impianti di maggiore dimensione, della coerenza tra la producibilita’ energetica stimata e la produzione effettiva di ciascun impianto e, infine, la semplicita’ ed economicita’ della gestione del meccanismo;
Ritenuto opportuno conciliare la periodicita’ mensile di individuazione della rata costante con un principio di economicita’ nella gestione dell’attivita’ di erogazione, in considerazione dell’elevato numero di impianti da trattare, anche per ridurre il potenziale maggior costo a carico degli operatori, prevedendo taluni accorpamenti delle rate per gli impianti di piccole dimensioni e, per tutti gli impianti, un valore minimo di soglia dell’importo da erogare;
Considerato infine che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, gli impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW non sono tenuti al pagamento degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle relative attivita’ di gestione, di verifica e di controllo e che pertanto l’eventuale accorpamento dei pagamenti e’ giustificato anche per tale verso

Decreta:

Art. 1
Approvazione delle modalita’ di erogazione delle tariffe incentivanti

1. Sono approvate le modalita’ per l’erogazione delle tariffe incentivanti sull’energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici. Dette modalita’ sono riportate nell’allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.
2. L’Autorita’ per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico adegua, se del caso, le modalita’ di raccolta delle risorse a copertura degli oneri generali di sistema.

Allegato 1

Art. 2
Disposizioni varie

1. I soggetti responsabili delle misure dell’energia incentivata prodotta dagli impianti fotovoltaici rilevano e trasmettono al GSE le predette misure, con le modalita’ e la periodicita’ stabilite nei decreti di incentivazione, ovvero nelle deliberazioni di riferimento dell’Autorita’ per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico.
2. I beneficiari delle tariffe incentivanti informano tempestivamente il GSE delle situazioni che possano far variare la produzione energetica annua dell’impianto rispetto a quella stimata sulla base dell’allegato 1.
3. L’Autorita’ per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ai fini dell’attuazione dell’art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, tiene conto di quanto previsto nell’allegato 1 del presente decreto, e in particolare dell’esigenza di garantire un adeguato grado di corrispondenza tra la stima della producibilita’ media annua di ciascun impianto e l’effettiva produzione energetica annua.
4. Per gli impianti entrati in esercizio prima del 1° luglio 2014 e per i quali entro la stessa data non sia stata attivata la convenzione da parte del GSE nonche’ per gli impianti entrati in esercizio dopo la medesima data, le modalita’ operative di cui al presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2014

Il Ministro: Guidi