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Il Decreto Legge n. 133 del 2014 contiene una serie di misure in materia di infrastrutture, edilizia, ambiente, energia, nonché una serie di misure destinate alle imprese e agli enti territoriali. Il decreto, che è stato sostanzialmente modificato nel corso dell’esame in Commissione, è all’esame dell’Assemblea. Ecco riportate le misure in materia di energia:

L’articolo 22 riguarda l’incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, e mira a facilitare l’accesso per imprese, famiglie e soggetti pubblici a tali contributi (Conto termico). Nell’ambito delle modifiche approvate dalla Commissione è stato previsto l’accesso da parte dei soggetti di edilizia popolare e delle cooperative di abitanti alle categorie di incentivi della Pubblica Amministrazione. Nel corso dell’esame in Commissione è stato inserito l’articolo 22-bis, che interviene sul meccanismo del cd. spalma-incentivi obbligatorio (di cui al DL 91/2014) volto alla riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, escludendo dall’ambito di applicazione dello stesso gli impianti i cui soggetti responsabili siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, enti locali o scuole.

L’articolo 36 , che è stato integrato nel corso dell’esame in Commissione, esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata.

L’articolo 37 introduce alcune modifiche sulle norme vigenti in materia di infrastrutture di gas naturale, al fine di prevedere che i gasdotti di importazione di gas dall’estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale, sono di pubblica utilità, sono indifferibili e urgenti.

L’articolo 38 qualifica le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Un’ulteriore modifica attiene all’inserimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi effettuate sulla terraferma tra i progetti di competenza statale, sottoposti a procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA). Tra le modifiche approvate dalla Commissione si segnala l’introduzione, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato, del divieto della ricerca e dell’estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari.

L’articolo 39 modifica alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive. Ulteriori disposizioni inserite nel corso dell’esame in Commissione riguardano: l’inclusione, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, anche del rafforzamento della tutela degli ecosistemi terrestri e marini (comma 1-bis dell’articolo 39); la modifica della definizione di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti (articolo 39-bis).