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Il Ministro dello Sviluppo Economico e
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante l’attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e, in particolare, l’articolo 4 comma 4 che istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia composta dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare, in particolare, il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all’articolo 15 del medesimo decreto e attraverso il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dispone che le modalità di funzionamento della cabina di regia stessa siano stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
VISTA la strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella riqualificazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
VISTO il Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica, approvato con decreto 17 luglio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2014, n. 176 e successivamente trasmesso alla Commissione europea in attuazione dell’articolo 24, paragrafo 2 della direttiva 2012/27/UE;
CONSIDERATO che la Strategia energetica nazionale, approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013, riconosce l’efficienza energetica come prima priorità d’azione e attribuisce all’edilizia un notevole potenziale di efficientamento;

DECRETANO

Art. 1

(Finalità e ambito di intervento)
1. Il presente decreto individua le modalità di funzionamento della cabina di regia istituita dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/2014).

Art. 2
(Funzioni della cabina di regia di carattere generale)
1. La cabina di regia di cui al presente decreto ha la funzione di:
a) promuovere l’attuazione coordinata del piano di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 102/2014, ed i relativi aggiornamenti;
b) contribuire, secondo le modalità all’articolo 3, alla definizione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale di cui all’articolo 5, ai fini dell’approvazione da parte delle Amministrazioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 102/2014, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all’articolo 5, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
c) assicurare il coordinamento delle misure per l’efficienza energetica attivate attraverso il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 102/2014 e il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge 296/2006;
d) coordinare interventi di formazione, di supporto alla predisposizione dei progetti e di pubblicità dei risultati;
e) favorire sinergie con le Regioni per favorire lo sviluppo omogeneo dell’efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale;
f) sostenere occasioni di dialogo con gli operatori del settore e con le istituzioni bancarie e finanziarie al fine di stimolare il mercato dei servizi energetici;
g) formulare proposte ai Ministri responsabili per migliorare l’efficacia delle misure per la promozione dell’efficienza energetica;
h) riferire, almeno due volte l’anno, sulle politiche per l’efficienza energetica al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con ipotesi di ulteriore promozione e sviluppo coordinato delle politiche di settore.

Art. 3
(Funzioni della cabina di regia di carattere specifico)
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 102/2014, nell’ambito della cabina di regia, collaborano al coordinamento:
a) per le attività di istruttoria dei progetti di intervento presentati dalla pubbliche amministrazioni centrali ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 102/2014, secondo criteri omogenei di valutazione;
b) per l’elaborazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale;
c) nell’effettuazione del monitoraggio dell’andamento dei Programmi anche sulla base delle relazioni di cui all’ articolo 5, comma 14, del decreto legislativo 102/2014;
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 102/2014, nell’ambito della cabina di regia, collaborano:
a) per individuare le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l’Efficienza Energetica;
b) per il monitoraggio dei risultati conseguiti.

Art. 4
(Composizione)
1. La cabina di regia è composta da otto membri, di cui quattro nominati dal Ministero dello sviluppo economico e quattro nominati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. I Direttori generali delle competenti Direzioni del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono membri di diritto permanente della cabina di regia.
3. Il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello sviluppo economico assume la presidenza della cabina di regia. Le funzioni di vicepresidente sono esercitate dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Le funzioni di presidente e vicepresidente di cui al comma 2 possono essere delegate ad altri componenti della cabina di regia, rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto, la cabina di regia si avvale dell’ENEA e del GSE, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, che provvedono a designare, ciascuno, un rappresentante.

Art. 5
(Modalità di funzionamento)
1. La cabina di regia si riunisce presso la sede del Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura il supporto logistico ed organizzativo, con cadenza almeno mensile.
2. Le riunioni della cabina di regia sono convocate dal presidente, sentito il vice-presidente, a mezzo di posta elettronica certificata specificando l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno. Il vice presidente può comunque indire riunioni straordinarie per trattare tematiche ritenute di prioritaria importanza. La convocazione, contenente l’indicazione del giorno e dell’ora della riunione nonché l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno, è fatta almeno tre giorni prima della riunione.
3. Il presidente presiede le riunioni della cabina di regia. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.
4. La cabina di regia prende le proprie decisioni con voto a maggioranza. La riunione è valida se vi partecipano un numero di membri pari almeno alla maggioranza di quelli in carica.
5. Alle riunioni della cabina di regia possono partecipare, se convocati e comunque senza diritto di voto, i rappresentanti dell’ ENEA e del GSE di cui all’articolo 4, comma 5.
6. La cabina di regia ha facoltà di convocare alle riunioni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l’Agenzia del Demanio nonché le altre amministrazioni centrali e le Regioni.
7. Dell’esito delle riunioni viene redatto apposito verbale, a cura del segretario nominato dal presidente e scelto tra i componenti la cabina di regia. Il verbale delle riunioni deve contenere in termini sintetici lo svolgimento della discussione e le determinazioni e le decisioni adottate e dovrà essere approvato nel corso della riunione successiva dai membri della cabina di regia.
Successivamente all’approvazione, il verbale dovrà essere sottoscritto da colui che ha presieduto la riunione e dal segretario. I verbali delle riunioni devono essere numerati progressivamente e conservati presso la sede del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 6
(Disposizioni finali e entrata in vigore)
1. Le iniziative promosse dalla cabina di regia sono pubblicate sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2015