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~DLo scorso anno ci è stato commissionato un lavoro di semplice controllo e sistemazione su impianti elettrici in appartamenti facenti parte di un edificio in corso di ristrutturazione e ripristino agibilità a seguito di sisma (impianti risalenti presumibilmente agli anni 80). Il controllo consisteva nella semplice verifica dei collegamenti e ripristino se necessario, verifica del danneggiamento o vetustà dei frutti o altri componenti dell’impianto (plafoniere, citofono, ecc…), e loro conseguente sostituzione.
Alla fine delle lavorazioni sono state redatte delle semplici dichiarazioni in cui si comunicava l’effettuato controllo e ripristino degli impianti, facendo anche presente che lo stato attuale degli stessi non rispondeva alle attuali normative CEI.
Da quanto appreso da committente, questo ultimo ha presentato al Comune tale dichiarazione, oltre alle altre documentazioni del caso, per il rilascio dell’agibilità dell’edificio.
Ci è stato però comunicato che il Comune non ha rilasciato l’agibilità proprio per l’ultima frase che abbiamo indicato nella nostra dichiarazione della “non rispondenza degli impianti alle attuali normative”.
Non sono state emesse certificazioni di conformità in quanto i lavori non rientrano nel caso, nè tantomeno ci è stato commissionato un lavoro per adeguamento degli impianti.
Chiediamo se, così come fatto, a seguito del ripristino degli impianti, siamo obbligati ad indicare che gli stessi non sono adeguati alle attuali normative oppure possiamo ometterlo.
In questo ultimo caso il Comune accetterebbe la nostra semplice dichiarazione di controllo e ripristino, per emissione di agibilità dell’edificio. Diversamente crediamo che il committente sarà obbligato ad adeguare gli impianti con conseguente rilascio della certificazione di conformità.

Ezio Massimi via form

~RLe attività commissionatevi consistono nell’esecuzione di esami a vista, prove e misure secondo la Norma CEI 64-8/6 e nelle operazioni di manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico. Per dette attività il Decreto 37/08 non prevede il rilascio della dichiarazione di conformità.

Quanto da voi dichiarato, presumiamo su Vostra carta intestata e non su modello ministeriale di cui all’ Allegato I al citato Decreto, non costituisce pertanto un documento atto a rappresentare e/o certificare la condizione di conformità dell’impianto elettrico alla normativa e alla legislazione vigente.
Le vostre dichiarazioni sono classificabili come documenti riassuntivi delle attività di verifica e manutenzione degli impianti, documenti nei quali è logico iscrivere le condizioni di non conformità rilevate negli impianti.

Era ed è vostro obbligo, come impresa in possesso dei requisiti tecnico-professionali e quindi come operatore qualificato, comunicare al Committente in modo esplicito e formale quali erano e sono le anomalie riscontrate negli impianti e quale grado di pericolo rappresentino per i proprietari e gli utilizzatori degli stessi.
Vi è di più, in presenza di palesi violazioni della normativa prevenzionale e/o di immediato pericolo per le persone e le cose quale operatore qualificato avete l’obbligo di segnalare le violazioni alle autorità competenti (ASL, Arpa, ecc.).
Qualora abbiate svolto interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria) o altre opere su impianti elettrici che presentavano evidenti violazioni in materia di sicurezza senza provvedere alle segnalazioni di cui sopra è palese la vostra corresponsabilità in caso di incidente.

Il Committente ha sbagliato nel presentare le Vostre documentazioni al Comune, e bene ha fatto il Comune a respingere la domanda di agibilità per la quale il DM 37/08 prevede all’ Art. 9. al comma 1 che:

“Il certificato di agibilità e’ rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.”

Il deposito della documentazione attestante la conformità degli impianti è disciplinato dall’ art.11 del DM 37/08 “Deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo“.

Per quanto riguarda le opere da eseguire per l’adeguamento degli impianti esistenti ai criteri di sicurezza indicata dalla legislazione e normativa tecnica vigente ovvero alla regola dell’arte, si tratta di comprendere se dette opere consistono in lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento per i quali è necessaria la redazione del progetto o di manutenzione straordinaria per i quali non vi è l’obbligo di redazione del progetto.

In ogni caso per la parte di impianti considerata conforme non potrà essere rilasciata la “Dichiarazione di rispondenza” di cui all’art. 7 comma 6 del Decreto 37/08 in quanto impianti elettrici realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge 46/90, ma dovrà essere rilasciata una Attestazione/Dichiarazione di conformità alla regola dell’arte con riferimento alle norme applicabili.

Gli interventi di adeguamento degli impianti dovranno considerare gli obblighi di progetto ed essere seguiti dal rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto 37/08 che riporterà l’attestazione sopra citata afferente alla parte di impianti conforme.
Con riferimento all’art. 9 comma 1, il Comune ai fini dell’agibilità può solo accettare la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 ovvero per gli impianti realizzati dopo il 13 marzo 1990 e prima del 22 gennaio 2008 la dichiarazione di rispondenza di cui all’art. 7 comma 6.

Il Committente è obbligato ad adeguare gli impianti alla vigente normativa e legislazione tecnica, intendendo per quest’ultima anche le disposizioni in materia antisismica che possono influenzare la costruzione e la sicurezza degli impianti elettrici.

Ha risposto per NT24
Roberto de Girardi

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