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~DBuongiorno,
volevo chiedere informazioni riguardo ad un’affermazione fatta da un cliente il quale mi dice che l’adeguamento a norma degli impianti di emergenza e sicurezza non è obbligatorio in quanto prevale la retroattività della norma vigente all’epoca dell’installazione. Preciso che si tratta di Impianti degli anni 90 presenti nel settore Ospedaliero dove sono presenti, ad esempio, lampade di emergenza con accensione manuale tramite interruttore posto in locale caposala, un solo UPS per l’alimentazione di sale operatorie e rianimazione etc.

Matteo Carraro via form

~RLa retroattività è la capacità di una Norma di estendere la sua efficacia anche al tempo precedente a quello della sua emanazione o della sua entrata in vigore. I documenti normativi del CEI non sono mai retroattivi e si applicano in caso di nuove realizzazioni o di rifacimenti di impianti esistenti.
Nei casi in cui si ritiene indispensabile adeguare gli impianti esistenti interviene il legislatore (o l’authority) con provvedimenti specifici. Per questo motivo è sempre più raro che il CEI faccia riferimento agli impianti esistenti nei documenti normativi.
Il caso dei locali medici è emblematico: la quinta edizione della Norma CEI 64-8 (all’epoca venne ritirata la 64-4 “Impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico” e introdotta la sezione 710 nella 64-8), riportava:

“gli impianti già realizzati, o in corso di realizzazione, secondo la Norma CEI 64-4 sono ritenuti ugualmente idonei ai fini della sicurezza”.

Trattandosi di un luogo di lavoro il responsabile sanitario dovrà valutare se il rischio correlato all’esercizio di un impianto “vecchio” (valutando ovviamente condizioni di manutenzione e norme procedurali, considerando i rischi per i pazienti) è accettabile o meno, assumendosene la responsabilità.