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~DA diversi convegni che ho frequentato, tenuti anche da diversi costruttori, si è sempre ribadito il concetto che le targhe ottiche non sono più obbligatorie, se non in alcuni casi come da indicazioni della norma UNI 9795, mentre la parte acustica può essere sostituita da un impianto di allarme vocale EVAC.
Nelle casistiche in cui occorre mettere anche la parte ottica si fa riferimento tra gli altri, ai luoghi in cui vengono usate audioguide e/o dove vi sia la presenza di persone audiolese. 
Mi trovo a progettare un impianto di rivelazione fumi all’interno di un complesso edilizio composto da una parte museale e una parte commerciale. Nella parte museale ho previsto le targhe visive secondo la norma CEI EN 54-23 e la loro posizione è stata dimensionata secondo la normativa UNI 11607:2015. Nella parte commerciale invece ho previsto solo l’utilizzo della segnalazione acustica in quanto, come da indicazioni ricevute nei diversi seminari, è improbabile che vi siano persone audiolese sole all’interno della struttura.
E’ giusto il ragionamento per la parte commerciale?

Luca Errani

~RLa progettazione tecnica degli impianti EVAC deve essere riferita alle norme CEI EN 60849 e alla Norma UNI ISO 7240-19.
La valutazione dei rischi connessi ai luoghi di installazione degli impianti EVAC è compito del datore di lavoro e/o del titolare dell’attività con parere del tecnico di prevenzione incendi. E’ quest’ultimo che indica al progettista dell’impianto EVAC la necessità di installazione delle targhe visive e la loro posizione.
In ogni caso, salvo verifica per il caso specifico con il tecnico di prevenzione incendi, la valutazione da Lei svolta è corretta.