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~DE’ obbligatorio il progetto (inteso come disegno dell’impianto elettrico) anche se l’impianto non supera i 6 kW di potenza? O come elaborato tecnico si intende la descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire?

Fancello Gianni Rocco

~RIl “progetto” dell’impianto elettrico è sempre obbligatorio. Cambia “chi firma“. Il progetto per impianti sotto i limiti dimensionali fissati dal 37/08 (art 5) può essere firmato dal responsabile tecnico di impresa installatrice e può essere più “semplice“. Così si esprime all’articolo 7 comma 2 il decreto 37/08:

2. Nei casi in cui il progetto e’ redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico e’ costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.

Traducendo: per il “progettino” (es. sotto i 6 kW) non sono richieste planimetrie e relazioni tecniche. Se l’impianto è molto semplice gli schemi unifilari possono al limite essere sostituiti dalla descrizione dell’impianto.
Viceversa il “progettone” firmato da professionista deve rispondere ai criteri fissati dalla Guida CEI 0-2Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici“.