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~DSi deve predisporre la verifica di un impianto di rivelazione incendio in un albergo, l’installatore qualificato, di provata esperienza, con i requisiti previsti dal decreto 37/08 già esegue le verifiche periodiche dell’impianto elettrico.
É necessario che per detta verifica sia in possesso anche della lettere G come decreto 37/08 Art. 1 comma 2 lettera G oppure la comprovata esperienza è già un elemento qualificante? Leggendo quanto dispone la norma UNI per le verifiche non fa menzione di questa particolare condizione professionale, potrebbe dare un parere esaustivo al quesito?

Sandro

~RLa verifica iniziale e la verifica periodica di un impianto di rivelazione incendio devono essere eseguite con riferimento alla Norma UNI 11224 “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi”.
Le operazioni di verifica iniziale e i documenti emessi rientrano negli allegati di cui alla emissione della Dichiarazione di conformità degli impianti di cui al decreto 37/08, pertanto a nostro parere la verifica va eseguita e sottoscritta da responsabile tecnico dell’impresa installatrice in possesso dei requisiti tecnico professionali per gli impianti di cui alla lettera G art. 1 comma 2 del decreto 37/08.
Se con il termine verifica periodica non si intendono i controlli periodici, le operazioni di manutenzione ordinaria ma la verifica generale del sistema così come indicate nella UNI 11224 (vedasi Cap. 4 e 5) la documentazione tecnica attestante quest’ultima deve essere a nostro parere sottoscritta dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice in possesso dei requisiti tecnico professionali per gli impianti di cui alla lettera G art. 1 comma 2 del decreto 37/08.
Qualora la documentazione di verifica costituisca prova della funzionalità dell’impianto da allegare alla documentazione tecnica qualificata da presentare in allegato alla SCIA per il rinnovo del CPI per l’attività in oggetto, la stessa dovrà essere vidimata dal tecnico abilitato di prevenzione incendi iscritto negli elenchi di cui al Legge 818/84.