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~DUn’attività commerciale di 1.500 mq ha il pubblico che può accedere solo nei primi 100 mq; l’affollamento previsto è di massimo 10 clienti contemporaneamente. Gli altri 1.400 mq sono sostanzialmente magazzino, anche se i VVF li considerano comunque come attività commerciale pur senza pubblico, e in quest’area possono accedere solo i dipendenti per il reperimento delle merci.
L’attività è quindi soggetta al decreto 27 luglio 2010 che al punto 8.3 prescrive “…un sistema di diffusione sonora in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione”
Tutti i 1.500 mq sono dotati si sistema automatico di rivelazione fumo e di segnalazione manuale di allarme conformi alle EN 54 quindi con allarmi ottici e acustici.
Per i dipendenti direi che siamo a posto perché sono formati e informati.
Per quello che riguarda invece la richiesta del decreto la situazione è la seguente:
l’intera area (per nulla rumorosa) è dotata di un sistema di trasmissione vocale degli avvisi con altoparlanti funzionali allo svolgimento dell’attività. Nel piano di emergenza c’è scritto che vista l’affluenza è sufficiente un altoparlante portatile (fissato a muro con una catenella). Personalmente ritengo che la configurazione attuale garantisca la sicurezza sia del pubblico che dei dipendenti ma purtroppo non tutto ciò che è di buon senso è anche legale
Quindi in sostanza: con questo sistema di diffusione sonora poc’anzi descritto posso dichiarare il rispetto del punto 8.3 del decreto (anche eventualmente aggiungendo un UPS sull’alimentazione)? 
Oppure trovare sul decreto la richiesta di un sistema di diffusione sonora funzionale all’evacuazione comporta in automatico un sistema certificato EN quindi un EVAC?

Marco Rosi

~RLa regola tecnica di riferimento è il decreto 27 luglio 2010. Per quanto da Lei descritto l’attività è classificata al n° 69 categoria B (da 600 a 1500 m²). Le prescrizioni di cui alla regola tecnica sia applicano alle attività di nuova realizzazione secondo i criteri indicati all’art. 4 del decreto.
In fase di approvazione progetto dovranno essere identificate dal professionista della prevenzione incendi le misure tecniche di prevenzione e quali impianti di sicurezza antincendio sono da prevedere ed installare nell’attività soggetta, di nuova realizzazione o esistente. Quindi non è detto che via l’obbligo automatico di installare un sistema EVAC come da punto 8.3 dell’Allegato al decreto. Tale scelta è a carico del professionista della prevenzione incendi nell’ambito della predisposizione delle misure di prevenzione e del piano di emergenza.
La configurazione impiantistica da Lei prospettata, in assenza di specifiche informazioni nel merito del progetto antincendio e degli impianti tecnologici, non presenta a nostro parere caratteristiche adeguate ad una corretta certificazione.
Gli impianti EVAC devono essere progettati, realizzati e certificati ai sensi della Norma UNI ISO 7240-19 e CEI EN 50849.