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Potenza impegnata e fotovoltaicoPotenza impegnata e fotovoltaico: un impianto elettrico residenziale oltre quale potenza richiede il progetto elettrico? E se c è il fotovoltaico cumula nel calcolo della potenza?

Mauro Tomasi

Potenza impegnata e fotovoltaicoIl progetto per un impianto elettrico ai sensi del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 è sempre obbligatorio. Ai sensi dell’art. 5 comma 1 deve essere redatto da un professionista iscritto ad albo professionale per le diverse tipologie d’impianto di cui all’art. 1 comma 2 lettere a),b),c).d),e) ove sono indicati i limiti dimensionali (Es. 6 kW o 400 m2).
Per gli impianti elettrici sotto detti limiti dimensionali il progetto deve essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (“progettino” o “progettone”):

1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e’ redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative piu’ rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e’ redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, e’ redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di superficie superiore a 400 mq;

Nel caso di un impianto elettrico residenziale con annesso impianto fotovoltaico occorre fare riferimento alla definizione di “potenza impegnata” del decreto 37/08 (articolo Art. 2. Definizioni relative agli impianti):

b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l’eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;

Le potenze non si sommano: il “progettone” diventa obbligatorio solo è se maggiore di 6 kW la potenza impegnata contrattualmente con il fornitore o se è maggiore di 6 kW la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico.