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Impianti elettrici temporanei. Obbligo di dichiarazione di conformità Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione centrale per la Prevenzione e la Difesa Tecnica Area Prevenzione Incendi
Alle direzioni regionali dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
LORO SEDI
Ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco
LORO SEDI
Il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (pubblicato su gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008) all’articolo 10 comma 2 riporta testualmente:
“… Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità …”.
Premesso quanto sopra, si ritiene che gli impianti temporanei realizzati ad esempio nelle attività soggette a vigilanza antincendio elencati nel Decreto ministeriale n. 261 del 22 febbraio 1996 rientrino nella precedente fattispecie e debbano pertanto essere muniti di dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n.37.
Il capo del CNVVF Vice Capo Dipartimento Vicario Gambardella