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Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l’art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all’acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell’Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 199 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l’approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e l’assunzione di responsabilita’ del Gestore del mercato elettrico Spa relativamente al mercato elettrico a decorrere dall’8 gennaio 2004;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: il decreto legislativo n. 387/2003) concernente attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004) concernente il riordino del settore energetico, nonche’ delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito la legge n. 125/2007), recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia, ed in particolare l’art. 1, commi 2 e 4, concernenti rispettivamente il servizio di tutela e il servizio di salvaguardia;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito la legge n. 99/2009), recante disposizioni per lo sviluppo e l’internalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di energia, ed in particolare l’art. 30, comma 20, secondo cui l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP n. 6/1992, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi;
Visto il regolamento, applicato dal Gestore dei servizi elettrici – GSE Spa, per la disciplina del trasferimento dei diritti relativi all’acquisto dell’energia elettrica di cui all’art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 (cosiddetti diritti CIP n. 6/1992), assegnati per l’anno 2009, tra Acquirente unico Spa e il mercato libero, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato tutelato al mercato libero e viceversa;
Vista la lettera del Gestore del mercato elettrico Spa del 12 ottobre 2009, prot. P0008568-02, con cui sono fornite indicazioni sul prezzo medio di mercato dell’energia elettrica scambiata nel sistema delle offerte;
Vista la lettera del Gestore dei servizi elettrici Spa del 5 novembre 2009, prot. P20090072347 con cui si indica in 4.100 MW la capacita’ produttiva relativa all’energia elettrica di cui all’art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 assegnabile per l’anno 2010;
Vista la lettera dell’Acquirente unico Spa del 20 novembre 2009, prot. AU/P20090001590, con cui sono trasmesse le stime del fabbisogno di energia elettrica per il mercato tutelato per l’anno 2010;
Tenuto conto delle quotazioni registrate sul mercato a termine finanziario dell’energia elettrica relative all’anno 2010;
Ritenuto necessario prevedere la partecipazione alla procedura di assegnazione della citata energia dell’Acquirente unico Spa che, nell’ambito del regime di tutela di cui alla legge n. 125/2007, svolge la funzione di garante della fornitura dei clienti finali, domestici e piccole imprese, che non esercitano il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica;
Ritenuto necessario prevedere, anche per l’anno 2010 il trasferimento dei diritti assegnati tra Acquirente unico Spa e il mercato libero, nel caso in cui il cliente finale lasci il mercato tutelato e passi al mercato libero, mediante applicazione di modalita’ analoghe a quelle adottate nel corso dall’anno 2009;
Ritenuto opportuno, nella ripartizione iniziale dei diritti tra mercato libero e mercato tutelato, tenere conto del tasso di riduzione dei consumi del mercato rifornito da Acquirente unico Spa come registrato nel 2009 e delle stime fornite dalla medesima societa’ riguardo al perimetro del mercato da approvvigionare nel 2010, ferma restando l’operativita’ del meccanismo di trasferimento dei diritti assegnati di cui al punto precedente;
Ritenuto che nell’ambito del mercato libero siano compresi anche i clienti in regime di salvaguardia ai fini della ripartizione dei diritti assegnabili tra mercato libero e mercato tutelato;
Ritenuto necessario, in caso di risoluzione anticipata delle convenzioni CIP n. 6/1992 da parte dei produttori che aderiscono volontariamente ai meccanismi previsti in attuazione dell’art. 30, comma 20, della legge n. 99/2009 prevedere una riduzione proporzionale dei diritti assegnati;
Ritenuto opportuno definire condizioni di cessione che riflettano il prezzo medio dell’energia elettrica come risultante dal sistema delle offerte di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, mantenendo rispetto a tale prezzo condizioni medie di approvvigionamento vantaggiose, senza incidere in maniera rilevante sulle tariffe;
Ritenuto opportuno che il prezzo di cessione sopra definito sia aggiornato in ragione dell’andamento, calcolato su base trimestrale, dell’indice dei prezzi di cui all’art. 5 del decreto del Ministro delle attivita’ produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilita’ del Gestore del mercato elettrico Spa relativamente al mercato elettrico, in modo tale da mantenere sostanzialmente stabili la convenienza delle condizioni di approvvigionamento e l’impatto complessivo sulla tariffa;
Ritenuto necessario, al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d’anno, prevedere che i gestori di rete, in cui ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione, forniscano tempestivamente le certificazioni necessarie per gli adempimenti del Gestore dei servizi elettrici secondo le modalita’ individuate dal medesimo Gestore;
Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalita’ di attuazione, per quanto previsto dall’art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 relativamente alla cessione, da parte del Gestore dei servizi elettrici dell’energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche’ di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera b) del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), integrate dai commi seguenti.
2. Acquirente unico e’ la societa’ Acquirente unico Spa, di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999.
3. Assegnatario e’ il soggetto che acquisisce la disponibilita’ di una quota parte dell’energia elettrica disponibile.
4. Autorita’ e’ l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. Energia elettrica assegnata: quantita’ di energia elettrica risultante dalle procedure di cui al presente decreto sulla base dell’effettiva disponibilita’ per il GSE secondo le convenzioni CIP n. 6/1992.
6. Gestore del mercato e’ la societa’ Gestore del mercato elettrico Spa di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999.
7. Gestore dei servizi elettrici e’ la societa’ Gestore dei servizi elettrici – GSE Spa, come chiamata a seguito del cambio di denominazione del Gestore del sistema elettrico – GRTN Spa.
8. Mercato elettrico e’ il sistema delle offerte di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999.
9. Servizio di tutela e’ il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007.
10. Servizio di salvaguardia e’ il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007.
11. Punto di prelievo e’ il punto in cui l’energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.

Art. 2
Energia elettrica assegnabile

1. Il Gestore dei servizi elettrici, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce la quantita’ totale di energia elettrica per l’anno 2010 da acquisire ai sensi del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 21 novembre 2000.
2. L’energia elettrica di cui al comma 1 e’ ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal Gestore dei servizi elettrici entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e disciplinate dalle disposizioni di cui all’art. 3.
3. L’energia elettrica di cui al comma 1 e’ destinata:
a) per una quota pari al 17% all’Acquirente unico per la fornitura di energia elettrica dei clienti finali compresi nel servizio di tutela;
b) per una quota pari al 83% ai clienti del mercato libero.
4. I clienti, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione di cui all’art. 3, dichiarano di non essere compresi tra i clienti che hanno diritto al servizio di tutela.
5. In caso di variazioni della quantita’ di energia di cui comma 1, le quantita’ assegnate nell’ambito della procedura di cui all’art. 3 sono ridotte in misura proporzionale alle quantita’ di diritti assegnati.

Art. 3
Procedure di assegnazione

1. Ai fini dell’espletamento della procedura di assegnazione dell’energia elettrica di cui al comma 2 dell’art. 2, il Gestore dei servizi elettrici pubblica nel proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per le assegnazioni, un apposito bando con descrizione particolareggiata della procedura di assegnazione.
2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte degli operatori sono avanzate in base al consumo medio annuo di energia elettrica, con modalita’ coerenti a quelle di cui al punto 4 della deliberazione dell’Autorita’ n. 248/05, registrato nel corso degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificato dal gestore di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dell’operatore medesimo. In mancanza di detta certificazione e’ temporaneamente valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, un’autocertificazione da parte dell’operatore.
3. Il Gestore dei servizi elettrici assegna, in termini di valore orario costante per tutte le ore dell’anno 2010, l’energia elettrica di cui all’art. 2, comma 1, tenendo conto delle quote di cui al medesimo art. 2, comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate dagli operatori ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla quantita’ assegnabile, secondo quote di energia elettrica proporzionalmente ridotte. Il GSE provvede all’aggiornamento in corso d’anno delle quantita’ di energia elettrica assegnate nel caso di variazioni della quantita’ di energia elettrica assegnabile secondo quanto previsto all’art. 2, comma 5, dando evidenza preventiva di tali modifiche sul proprio sito internet entro il giorno venti di ciascun mese per il mese successivo.
4. Il prezzo di assegnazione, per il primo trimestre dell’anno 2010, e’ pari a 57 euro/MWh ed e’ adeguato in corso d’anno dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas con modalita’ analoghe a quelle adottate per il 2009, in funzione dell’andamento, calcolato su base trimestrale, dell’indice dei prezzi, di cui all’art. 5 del decreto del Ministro delle attivita’ produttive 19 dicembre 2003, concernente approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilita’ del Gestore del mercato elettrico Spa relativamente al mercato elettrico.
5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione, il Gestore dei servizi elettrici e gli operatori assegnatari stipulano un contratto per differenza che impegna, con riferimento all’energia assegnata:
a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per quantitativi non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate ai sensi del comma 3;
b) il Gestore dei servizi elettrici a corrispondere a ciascun operatore assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica oraria derivante dall’assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza e’ positiva;
c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al Gestore dei servizi elettrici, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica oraria derivante dall’assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza e’ negativa.
6. Il Gestore dei servizi elettrici adotta le regole che disciplinano il trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato libero e l’Acquirente unico Spa, secondo modalita’ analoghe a quelle in vigore per l’anno 2009, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato tutelato al mercato libero, e le trasmette al Ministero dello sviluppo economico per l’approvazione.
7. I gestori di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione sono tenuti a fornire la certificazione di cui al comma 2, secondo modalita’ individuate dal Gestore dei servizi elettrici, in tempi utili al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d’anno.

Art. 4
Controlli, revoca dei diritti e sanzioni

1. Il Gestore dei servizi elettrici provvede ad effettuare controlli sulla veridicita’ dei contenuti delle certificazioni e autocertificazioni di cui all’art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio possesso nonche’ quelle dell’Acquirente unico e dei distributori.
2. L’esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta:
a) l’annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei diritti delle assegnazioni di cui all’art. 3, alle corrispondenti condizioni economiche di assegnazione;
b) la riassegnazione, da parte del Gestore dei servizi elettrici, con le medesime procedure di cui all’art. 3, dell’energia resasi disponibile a seguito dell’annullamento dei diritti di cui alla precedente lettera a);
c) l’applicazione di sanzioni da parte dell’Autorita’ nei confronti degli operatori cui sono stati revocati i diritti delle assegnazioni.
3. Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 21 novembre 2000, il Gestore del sistema elettrico comunica al Ministero dello sviluppo economico lo stato di avanzamento delle iniziative connesse all’energia elettrica di cui all’art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, con particolare riferimento alla nuova potenza entrata in esercizio e alle quantita’ complessive di energia prodotta.

Art. 5
Copertura dei costi

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici, l’Autorita’ include negli oneri di sistema i costi e i ricavi del Gestore dei servizi elettrici derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 3, comma 5, lettere b) e c).

Art. 6
Disposizioni finali

1. Il presente decreto e’ inviato alla registrazione della Corte dei conti, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di prima pubblicazione.
Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro: Scajola