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Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA).

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 agosto 2010

Visti i seguenti provvedimenti e le successive modifiche e integrazioni: ..omississ..

DELIBERA

1. l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, recante le Condizioni tecniche edeconomiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA), vienemodificato come indicato dall’Allegato A al presente provvedimento, recantel’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 nella sua versione integrata emodificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09 oltre che dal presenteprovvedimento;
2. il Testo Integrato delle Connessioni Attive come modificato dalle deliberazioniARG/elt 179/08, 205/08, 130/09 oltre che dal presente provvedimento ai sensi delpunto 1. si applica, laddove non diversamente specificato, alle richieste diconnessione inviate ai gestori di rete a partire dall’1 gennaio 2011. A tal fine, siconsidera la data di invio della comunicazione, recante la richiesta di connessione,come definita dal Testo Integrato delle Connessioni Attive;
3. Terna, sentito il GSE, entro il 31 ottobre 2010, definisce una specifica tecnica dimisura funzionale anche all’attività di validazione dell’impianto di produzione edelle sue unità di produzione (UP) ai fini della misura, tenendo conto anche diquanto già comunicato dall’Autorità in materia di utilizzo dei codici CENSIMP. Laspecifica tecnica stabilisce, limitatamente alle parti di competenza di Terna e delGSE:- quali misure sono necessarie in relazione al tipo di destinazione commerciale eal tipo di incentivazione a cui il produttore intende accedere;- quali sono i criteri e le modalità con cui i richiedenti devono presentare loschema unifilare di impianto necessario alla validazione dell’impianto/UP ai finidella misura e all’identificazione, all’interno di tale schema, dei punti di misuraove collocare i misuratori (PM), degli eventuali punti virtuali di immissione(PVI) e punti virtuali di generazione (PVG);
– le informazioni relative alle apparecchiature di misura compatibili con i propri sistemi di telelettura e con le informazioni relative alle casistiche in cui si renda obbligatoria l’installazione delle predette apparecchiature.
La presente specifica tecnica di misura, previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità, viene resa disponibile agli altri gestori di rete per l’inserimento delle parti di propria competenza e la pubblicazione nelle proprie modalità e condizioni contrattuali;
4. Terna, entro il 30 novembre 2010, sentite le imprese distributrici e il GSE, aggiorna l’Allegato 5 al contratto di dispacciamento, al fine di estenderne l’applicazione alle unità di produzione non rilevanti e di recepire le modifiche derivanti dall’applicazione del presente provvedimento e della deliberazione ARG/elt 124/10;
5. i gestori di rete, entro il 15 dicembre 2010, aggiornano e pubblicano le proprie modalità e condizioni contrattuali (MCC) rendendole coerenti con le modifiche apportate al Testo Integrato delle Connessioni Attive, affinché si applichino a decorrere dall’1 gennaio 2011;
6. Terna, entro il 30 giugno 2011, definisce apposite condizioni tecniche ed economiche nel caso di connessioni di impianti di produzione alla rete di trasmissione nazionale con livello di tensione inferiore a 220 kV e le trasmette all’Autorità per l’approvazione. In particolare, Terna, previa consultazione con gli operatori interessati, modifica il Codice di rete e le modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione, prevedendo sezioni distinte nel caso di connessioni di impianti di produzione alla rete di trasmissione nazionale con livello di tensione inferiore a 220 kV e nel caso di connessioni di impianti di produzione alla rete di trasmissione nazionale con livello di tensione superiore o uguale a 220 kV;
7. nel caso di richieste di connessione inviate al gestore di rete entro il 31 dicembre 2010, si applica il Testo Integrato delle Connessioni Attive come modificato dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09, ovvero l’Allegato A alla deliberazione n. 281/05, oltre a quanto previsto nell’Allegato B al presente provvedimento;
8. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

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