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II rischio relativo all’incendio dipende dalla probabilità che esso si verifichi e dall’entità del danno conseguente per le persone, per gli animali e per le cose.
L’individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio dipende da una molteplicità di parametri quali per esempio:
• densità di affollamento;
• massimo affollamento ipotizzabile;
• capacità di deflusso o di sfollamento;
• entità del danno ad animali e/o cose;
• comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell’edificio;
• presenza di materiali combustibili;
• tipo di utilizzazione dell’ambiente;
• situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, addestramento del personale, distanza del più vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del Fuoco aziendali ecc.).
Tali parametri devono essere opportunamente esaminati nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico (D.Lgs. 81/08, corretto e integrato dal D.Lgs.106/09, e Decreto 10 Marzo 1998).

In assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto descritto precedentemente, gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel DPR 151/2011 sono considerati ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
In generale, gli ambienti dove non si svolgono le attività elencate nel DPR 151/2011 non sono ambienti a maggior rischio in caso di incendio: tuttavia, essi possono diventarlo, qualora sussistano determinate condizioni (elevata densità di affollamento, o limitata capacità di deflusso o di sfollamento, elevata entità del danno ad animali e/o cose ecc.).

La nuova Norma CEI 64-8 VII edizione (2012)
Il Decreto 10 Marzo 1998 definisce tre livelli di rischio d’incendio: ELEVATO, MEDIO. BASSO. In genere sono considerati a maggior rischio in caso d’incendio gli ambienti con livello di rischio almeno MEDIO (al riguardo si veda anche il Decreto 10 Marzo 1998. Allegato 9, 9.3).


Al fine di definire le caratteristiche dell’impianto elettrico, la norma raggruppa le varie tipologie nel seguente modo:
– Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose. Rientrano in questo caso ad esempio gli ospedali, le carceri, i locali sotterranei frequentati dal pubblico (Articolo 751.03.2).
– Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili (Articolo 751.03.3).
Rientrano in questi ambienti gli edifici costruiti interamente in legno senza particolari requisiti antincendio, come ad esempio le baite. Un edificio con strutture non combustibili come per es in muratura o calcestruzzo con le sole travi in legno. non rientra tra gli edifici previsti in questo articolo.
– Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali (Articolo 751.03.4).
Questi ultimi devono essere considerati ambienti a maggior rischio in caso d’incendio quando il carico d’incendio specifico di progetto è superiore a 450 MJ/m², (Si veda, a tal proposito il Decreto 9 Marzo 2007).

La precedente edizione della Norma CEI 64-8 considerava ambiente a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile  quando la quantità di materiale era “notevole”.
Secondo quanto stabilito dalla Circolare 14 Settembre 1961 n. 91, la quantità di materiale combustibile era notevole se la classe del compartimento era maggiore di 30, ovvero se:

q*k > 15 kg (di legna equivalente) = 277 MJ/m²

dove:
q = carico di incendio specifico;
k = fattore di riduzione in base alla valutazione del rischio.
(Con la pubblicazione del Decreto 9 Marzo 2007, che ha sostituito la Circolare 14 Settembre 1961 n. 91, la classe del compartimento è 30 quando il carico di incendio specifico è > 300 MJ/m²).

Si può quindi affermare che il limite per la definizione rigorosa di “Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali” è aumentato da 277 MJ/m² a 450 MJ/m².

Non solo. E’ sparito (Giustamente N.d.R.) l’allegato B “Criteri per l’individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento o deposito di detti materiali” che chiedeva di considerare in caso di fluidi entranti, la quantità immessa in caso di perdita, nel tempo necessario per chiudere la valvola di intercettazione. Per farla breve, ore una centrale termica a gasolio è ambiente ordinario se non supera i 450 MJ/m².