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~DPrima di mettere in servizio una cabina MT/bt per accertare la conformità dell’impianto e la funzionalità, quali sono le verifiche iniziali sul lato MT e sul lato bt, e quelle periodiche? Potreste elencare, in linea di massima, tali verifiche ed associare ad esse le corrispondenti Normative CEI, DPR e DLgs con i relativi articoli?

Francesco Tufano

~RLe verifiche iniziali d’impianto devo essere eseguite con riferimento alla valutazione dei rischi di natura elettrica riportati nell’art. 80 del D.Lgs.81/08:

Articolo 80 – Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in
considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative
necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Le verifiche periodiche devono essere eseguite secondo quanto prescritto dall’articolo 86, sempre del Dlgs 81/08:

Art. 86. Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Il panorama normativo in materia è vasto, e in parte in aggiornamento. In via indicativa e non esaustiva le norme tecniche ove può trovare i riferimenti per le verifiche sono per la parte media tensione:
Norma CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) per i corretti dimensionamenti dell’impianto,
Norma CEI EN 50522 (CEI 99-3) per il dimensionamento del dispersore e i relativi coordinamenti delle protezioni
Norma CEI 0-16 per le specifiche di connessione e le verifiche del sistema di protezione generale (SPG) e del sistema di protezione di interfaccia (SPI)
Norma CEI 78-17 (o se del caso 0-15) per la manutenzione della cabina.

per la parte bassa tensione:
Norma CEI 64-8/6 sulle verifiche iniziali e periodiche;
Guida CEI 0-10 che si occupa della manutenzione;
Guida CEI 64-14 per la modalità di esecuzione delle verifiche.

Occorre in ogni caso rispettare quanto contenuto nella Norma CEI 11-27 in materia di lavori elettrici.