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~DDevo fare un’offerta per la realizzazione di un impianto in un centro tatuaggi a Firenze. Il mio tecnico (ingegnere) mi ha detto che devo rispettare le normative vigenti in materia di studi medici, ma il committente (tramite il suo tecnico) informatosi mi ha detto che non e’ vero. Ora io non so come mi devo comportare. Il mio ingegnere mi dice che assolutamente devo astenermi dal rilasciare la conformità senza progetto. Mi dice anche che recentemente la regione toscana ha comparato gli studi di tatuaggi a studi estetici e quindi medici. Come mi devo comportare?

Daniele Pellegrini

~RL’argomento è dibattuto. L’attività di “tatuatore” non è compresa nell’elenco delle attività della vecchia Legge n.1 del 1990 “Disciplina dell’attività di estetista“, equiparate “per legge” a locali medici. Neppure il più recente decreto 15 ottobre 2015, n. 206 (che elenca gli strumenti eventualmente in uso nei centri estetici) fa riferimento alle macchinette per tatuaggi.

Per scrupolo abbiamo contattato diversi produttori di kit per tatuatori, ma nessuno degli intervistati sembra seguire quanto disposto dalle Norme sugli apparecchi elettromedicali (CEI 62-5, IEC 60601 ecc.).

Il Testo coordinato del d.p.g.r. 2 ottobre 2007, n.47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)” non fa riferimento all’obbligo di progetto per l’impianto elettrico ed equipara i locali dello studio del tatuatore a quello di un centro estetico per una serie di servizi, che non riguardano l’impianto elettrico.

Trattandosi di un luogo di lavoro occorre a nostro parere fare riferimento alla valutazione del rischio del datore di lavoro, il quale, da quanto si legge nel suo messaggio, non sembra interessato ad “avere un nodo equipotenziale“.

Ricordiamo che il progetto di un impianto elettrico è sempre obbligatorio, in questo caso, appurata l’assenza di locali medici, va firmato da professionista solo se supera i limiti dimensionali indicati dall’articolo 5 comma 2 lettera c del decreto 37/08.