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~DNell’ambito di una nuova realizzazione e progettazione di impianto elettrico in un capannone esistente, nel quale al momento non vi sono consumi energetici, sarà costruito accanto ad esso, un nuovo edificio adibito a deposito fieno e attrezzature. Il nuovo edificio non presenterà impiantistica elettrica nè altro tipo di consumi (l’illuminazione sarà realizzata mediante proiettori posti nella facciata adiacente del capannone esistente oggetto di realizzazione di impianto elettrico).
Secondo il Dgls 28/11, per ciò che riguarda ovviamente il nuovo edificio, mi pare di capire che si potrebbe derogare all’esecuzione dell’impianto a fonte rinnovabile per il nuovo edificio in virtù di quanto previsto all’Art.11 “… I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento…”. Chiedo conferma.

Per. Ind. Cutrignelli Davide

~RÈ da verificare preventivamente quanto prescritto nel merito dalla normativa comunale e regionale.
Possiamo condividere la sua interpretazione del testo dell’art. 11.
Anche se ad una lettura dell’Allegato 3 al D.Lgs 28/11 gli obblighi di cui allo stesso sono previsti anche nel caso di edificio non climatizzato. In quanto per la parte termica la quota rinnovabile sarà rispettata essendo pari a 0 il consumo. L’obbligo di installazione di potenza elettrica dovrà invece essere rispettato, qualora il nuovo edificio sia considerato di pertinenza dell’edificio esistente, in quanto previsto dal punto 3 dell’Allegato 3 che riportiamo di seguito:

3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:
Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m², e K è un coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

Ha risposto per NT24
Roberto De Girardi