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~DDecreto 19/03/2015. Si applica alle strutture sanitarie nate prima del 2002. In una struttura ospedaliera ci chiedono che le verifiche sulle lampade d’emergenza siano conformi al decreto sopra indicato. La durata delle lampade secondo il decreto deve essere di 90 minuti. Mi chiedevo se era giusto o esisteva una postilla che riduce a 60 minuti in presenza di gruppi elettrogeni.

Stefano Fasolato

~RIl decreto 19 marzo 2015 (entrato in vigore il 24 aprile 2015) “Aggiornamento della regola di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002“. Nello specifico:
– l’Allegato I al DM 19.03.2015 sostituisce integralmente il Titolo III del DM 18.09.2002 e si applica alle strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
– l’Allegato II al DM 19.03.2015 sostituisce integralmente il Titolo IV del DM 18.09.2002 e si applica:
. Capo I: alle strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (cfr All. 1 DPR 151/11);
. Capo II: alle strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1000 m²;
. Capo III: alle strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1000 m²;
. Capo IV: alle strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1000 m²;
Per tutte le strutture il tempo di intervento dell’impianto di illuminazione di sicurezza deve essere < 0,5 secondi ovvero ad interruzione breve. Per l’autonomia dell’impianto di illuminazione di sicurezza avente qualsiasi conformazione ed alimentazione (apparecchi autonomi o alimentazione centralizzata con tempi di inserimento < 0,5 secondi) si hanno le seguenti configurazioni:
. Per le strutture di cui all’ Allegato I l’autonomia dell’impianto di illuminazione di sicurezza deve essere pari a 90 minuti (vedasi punto 17.5 commi 4 e 6);
. Per le strutture di cui all’ Allegato II Capo III l’autonomia dell’impianto di illuminazione di sicurezza deve essere pari a 60 minuti (vedasi punto 26.4 commi 4 e 6);
. Per le strutture di cui all’ Allegato II Capo IV l’autonomia dell’impianto di illuminazione di sicurezza deve essere pari a 120 minuti (vedi Allegato II Capo IV e punto 6 DM 19/03/15 commi 4 e 6).