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~DAd un’impresa installatrice vengono affidati i lavori di ristrutturazione di un appartamento. Nella ristrutturazione sono compresi il rifacimento degli impianti idrico/gas/riscaldamento/elettrico. L’impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
L’impresa affida il rifacimento dell’impianto elettrico ad un’altra ditta in subappalto (anch’essa provvista di tutti i requisiti di legge).
Al termine dei lavori viene consegnata alla committenza un’unica dichiarazione di conformità facente riferimento a tutti gli impianti realizzati. La dico viene redatta dall’impresa installatrice (anche per gli impianti elettrici) e il nome della ditta che ha realizzato l’impianto elettrico non compare. Presumo che la ditta che ha realizzato l’impianto elettrico avrà redatto una sua dico verso l’impresa installatrice sua committente.
Inoltre sulla DICO l’unico allegato obbligatorio fornito è la visura catastale.
E’ corretto redigere un’unica DICO per tutti gli impianti realizzati? 
La mancanza degli allegati obbligatori espone la committenza a “problemi” o eventuali responsabilità sono tutte in capo alla ditta installatrice?
Come può tutelarsi un committente inesperto, visto che molte dichiarazioni di conformità sono realizzate con approssimazione?

Giovanni Brunetti

~RL’impresa installatrice in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal decreto 37/08 deve rilasciare una dichiarazione di conformità per ciascun tipo di impianto realizzato (idrico, gas, riscaldamento, elettrico), questo per logica interpretazione del testo legislativo e per logica operativa. L’impresa installatrice di impianti elettrici quale sub-appaltatrice avrà come committente l’impresa installatrice generale e a questa rilascerà la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico con i riferimenti dell’unità immobiliare ristrutturata.
A sostegno dell’interpretazione si riporta un parere estratto da “Pareri MiSE decreto 37/2008” versione 2017:

15.4 Parere a privato del 4-12-2015
rilascio dichiarazione di conformità
Il Mi.S.E. ha rappresentato, in relazione all’obbligo del rilascio delle certificazioni (dichiarazioni di conformità) inerenti gli impianti installati presso l’abitazione dell’interessato, di nuova costruzione, che tale obbligo risiede in capo all’impresa che concretamente ha installato gli impianti stessi.
Se l’impresa installatrice coincide con quella costruttrice allora sarà la stessa impresa costruttrice, in quanto anche installatrice, a dover rilasciare i documenti in parola, se invero è diversa sarà l’impresa installatrice a dover a rilasciare i documenti in parola.
Il Mi.S.E. ha precisato che se l’impresa installatrice degli impianti ha lavorato avendo come committente dei lavori l’impresa costruttrice medesima, dovrà essere l’impresa costruttrice stessa a consegnare all’interessato la certificazione in parola, in quanto di fatto sarebbe la destinataria iniziale degli impianti ivi realizzati e dunque delle dichiarazioni di conformità rilasciate dall’impresa abilitata all’installazione degli impianti tecnologici.