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LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 – Suppl. Ordinario n. 62)

1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, e’ riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

0-20 CO2 g/km –>  Contributo (euro) 6.000
21-70 CO2 g/km –>  Contributo (euro) 2.500

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo di entita’ inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

0-20 CO2 g/km –>  Contributo (euro) 4.000
21-70 CO2 g/km –>  Contributo (euro) 1.500

1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
1033. Nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e’ destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1031.
1034. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per
demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
1035. Ai fini di quanto disposto dal comma 1034, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.
1036. Il contributo di cui al comma 1031 e’ corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non e’ cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
1037. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate.
1038. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

1039. Dopo l’articolo 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e’ inserito il seguente:
« Art. 16-ter. – (Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica) – 1. Ai contribuenti e’ riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i
costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed e’ calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o piu’ punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile ».
1040. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1031 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 1031 e della detrazione di cui al comma 1039.
1041. Per provvedere all’erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031 e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica e’ tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

161-175 g/km |Imposta (euro) 1.100
176-200 g/km |Imposta (euro)1.600
201-250 g/km |Imposta (euro) 2.000
Superiore a 250 g/km |Imposta (euro) 2.50031

1043. L’imposta di cui al comma 1042 e’ altresi’ dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 gia’ immatricolato in un altro Stato.
1044. L’imposta di cui al comma 1042 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
settembre 2007.
1045. L’imposta di cui al comma 1042 e’ versata, dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione, con le modalita’ di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.
1046. Fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell’imposta di cui al comma 1042 e’ relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.
1047. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui ai commi 1031 e seguenti e’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.