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E’ stato recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n° 261, Supplemento ordinario 228), il Decreto Legislativo n. 194 di attuazione della nuova Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2004/108/CE .
Il nuovo Decreto Legislativo sostituisce integralmente il precedente del 1996
(Dlgs. 615), che a sua volta diede attuazione alla prima Direttiva EMC 89/336/CEE e che per circa dieci anni ha fissato le regole, in materia di compatibilità elettromagnetica, per l’immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate sia al consumo, sia ad uso professionale e industriale.
La Direttiva 89/336/CEE fu una delle prime ad introdurre le procedure del “Nuovo Approccio” come definito dalla Commissione Europea, che comprende anche la marcatura CE dei prodotti, così come fu uno dei primi esempi di legislazione comunitaria a prendere in considerazione la funzionalità delle apparecchiature.
Come conseguenza, una delle caratteristiche peculiari della Direttiva 89/336/CEE sulla Compatibilità Elettromagnetica fu il suo ampio campo di applicazione, che non poneva limiti inferiori o superiori circa la tensione di lavoro e/o la tipologia degli apparati interessati: dal televisore al personal computer, dal giocattolo elettrico sino alla linea di produzione.
Cosa cambia nel nuovo Decreto
Benché i “Requisiti Essenziali” cui devono rispondere le apparecchiature siano rimasti gli stessi (le apparecchiature non devono emettere disturbi elettromagnetici eccessivi per l’ambiente in cui sono inserite e al tempo stesso devono essere in grado di continuare a funzionare regolarmente senza subire conseguenze dai disturbi elettromagnetici presenti nel medesimo ambiente), il nuovo Decreto Legislativo 194 presenta variazioni significative per quanto riguarda gli aspetti procedurali che vanno seguiti per la “valutazione della conformità”, ricalcando fedelmente le novità introdotte dalla direttiva che incorpora diverse modifiche volte a rendere più agevole l’applicazione dei criteri di conformità. Le modifiche concettuali più rilevanti hanno infatti l’intento di:

– Definire meglio le modalità di applicazione della Direttiva ai diversi prodotti, cercando di chiarire, in particolare, come si deve intendere la conformità alla Direttiva per gli impianti fissi (includendo in tale categoria anche il “grosso macchinario”) e quali debbano essere i requisiti delle apparecchiature e dei sistemi destinati ad essere incorporati in tali impianti.
La nuova Direttiva EMC è più dettagliata rispetto alla precedente 89/336/CEE, fornisce una migliore e più puntuale definizione del campo di applicazione – con particolare riferimento agli impianti fissi e alle apparecchiature e ai sistemi da incorporare in essi.
Viene in particolare chiarito come deve essere intesa l’applicabilità della Direttiva al caso di un impianto fisso e come devono essere trattati i sistemi e le apparecchiature da incorporare in tale impianto

– Alleggerire e semplificare le procedure per la verifica di conformità alla Direttiva per le apparecchiature e per i sistemi destinati ad essere immessi sul mercato ad uso dell’utilizzatore finale, eliminando l’obbligatorietà dell’esecuzione di prove secondo le norme armonizzate e il ricorso all’organismo competente, che per alcuni prodotti può comportare oneri economici ingiustificati.
Viene espressamente dichiarato che la Direttiva non si applica agli apparecchi che per la loro natura e per le loro caratteristiche fisiche non emettono disturbi elettromagnetici né sono suscettibili a tali disturbi, mentre per gli apparecchi che vengono realizzati in diverse configurazioni similari dal punto di vista EMC si ribadisce che la conformità deve essere assicurata per tutte le configurazioni, ma si indica che è in generale sufficiente sottoporre a verifica di conformità la configurazione più critica dal punto di vista dell’emissione e dell’immunità

– Allineare le procedure con quelle previste da altre Direttive da applicare agli stessi prodotti, con particolare riferimento alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE (revisione della nota 73/23/CEE), che lascia al produttore o al suo mandatario stabilito sul territorio dell’Unione Europea la responsabilità di decidere quali attività svolgere per dichiarare la conformità ai requisiti essenziali e che non prevede l’obbligatorietà dell’applicazione delle norme armonizzate per la verifica della conformità degli apparati e dei sistemi ai requisiti essenziali e per la conseguente marcatura CE.

Il ruolo della normativa tecnica e le principali Norme CEI di riferimento
Dato che una direttiva del “nuovo approccio” non fissa alcun limite e non contiene alcuna prescrizione tecnica, bensì rimanda in via prioritaria all’impiego delle norme tecniche “armonizzate” emesse dagli enti normatori europei al fine di definire i valori limite e le modalità di prova, il ruolo della normativa tecnica continua a rimanere fondamentale.
La verifica di conformità degli apparati e dei sistemi attraverso le prove secondo le norme armonizzate, anche se non più obbligatoria, rimane pur sempre la modalità preferenziale e, quando non comporta oneri economici eccessivamente elevati, è da preferire a quella dell’analisi tecnica. Sarebbe auspicabile che gli organismi di normazione europea si adoperassero a semplificare l’enorme corpus di norme armonizzate al momento presente, o almeno ad elaborare semplici guide per l’utilizzazione di tali norme, per invogliare gli interessati – le aziende in primis – ad adoperarle: questo sarebbe un passo importante verso la “metabolizzazione” della problematica EMC, ancora non completa.
Come prescritto, le norme di riferimento che danno presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2004/108/CE sono quelle che vengono periodicamente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
L’elenco delle norme, tenuto aggiornato almeno un paio di volte all’anno, è piuttosto corposo, come si può intuire dal vastissimo campo di applicazione della direttiva, e sarebbe pertanto eccessivo riprodurlo integralmente.
A titolo di riferimento vale però la pena di ricordare che le principali norme di Compatibilità possono essere classificate in norme di base, norme generiche e norme di prodotto. Le norme di base – che per la precisione non sono di per sé oggetto di pubblicazione nell’ambito dell’elenco che compare sulla GUCE – sono norme che si riferiscono a specifici fenomeni (es. immunità a campi radiati) e riportano le modalità di esecuzione delle prove e i relativi livelli, ove presenti.
Tra le norme di base più importanti vanno sicuramente segnalate la serie CEI EN 61000-4-x per l’immunità e la serie CEI EN 61000-3-x per l’emissione, nonché le varie CEI EN 55016-x-y sulle caratteristiche degli strumenti e le modalità di misura.
Le norme generiche sono norme di emissione e di immunità riferite a specifici ambienti, e per detti ambienti prescrivono l’applicazione delle varie prove – le cui tecniche sono individuate dalle norme di base – con limiti di accettabilità adeguati alla protezione necessaria nel dato ambiente.
Ad oggi sono individuati due ambienti principali: residenziale, commerciale e industriale leggero l’uno, industriale pesante l’altro.
Le norme generiche pubblicate sono le CEI EN 61000-6-1, immunità per l’ambiente residenziale, commerciale e industriale leggero; CEI EN 61000-6-2, immunità per ambienti industriali; CEI EN 61000-6-3, emissione per l’ambiente residenziale, commerciale e industriale leggero e infine CEI EN 61000-6-4, 1, emissione per gli ambienti industriali pesanti.
Le norme di prodotto o di famiglia di prodotti infine sono coordinate con le due classi precedenti di norme, dato che le metodiche di prova restano sempre le stesse identificate nelle norme di base (con eventuali distinguo per l’applicazione specifica al dato prodotto), e i limiti di prova devono necessariamente essere congruenti con il tipo di ambiente in cui il prodotto finale va installato (non è, ad esempio, immaginabile che un prodotto poco immune ai disturbi possa essere installato in un ambiente industriale pesante se non vi sono “adattamenti” specifici).
Tra le norme di prodotto o di famiglia di prodotti citiamo, tra le altre, le CEI EN 55014-1 e CEI EN 55014-2, emissione e immunità per gli apparecchi elettrodomestici; la CEI EN 55015, per gli apparecchi di illuminazione; CEI EN 55022 e CEI EN 55024 per le apparecchiature per la tecnologia dell’informazione e delle telecomunicazioni; CEI EN 55013 e CEI EN 55020, emissione e immunità per le apparecchiature per la ricezione radiotelevisiva; e molte, molte altre ancora.